Il Ministero della giustizia ha pubblicato le indicazioni operative per l'esercizio dell'opzione per compensare i debiti con i crediti del gratuito patrocinio

di Marina Crisafi - E' operativo da oggi l'esercizio dell'opzione per la compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati per il gratuito patrocinio. A definire le indicazioni operative è il ministero della giustizia con la circolare del 3 ottobre scorso che dà attuazione alle disposizioni del decreto del 15 luglio scorso, il quale ha introdotto la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti e onorari spettanti ai legali per il patrocinio a spese dello Stato con i debiti relativi a imposte e tasse, compresa l'Iva, nonché con i contributi previdenziali per i dipendenti.

Ecco, nel dettaglio, come funziona la procedura:

I crediti compensabili

I crediti da portare in compensazione hanno ad oggetto "spese, diritti e onorari" degli avvocati per l'attività di patrocinio a spese dello Stato, "sorti in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non è stata proposta opposizione". Tali crediti possono essere compensati con quanto dovuto dai professionisti "per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (Iva), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi".

Si ricorda che non possono essere portati a compensazione, i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla Cassa Forense (leggi in merito: "Avvocati: la Cassa non si può pagare con i crediti del gratuito patrocinio").

L'esercizio dell'opzione

La circolare ministeriale ricorda, nel dettaglio, che i crediti ammessi alla compensazione, devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria, con decreto di pagamento (a norma dell'art. 82 T.U.) e non devono risultare, neanche in parte, pagati.

Inoltre, in relazione agli stessi, deve essere stata emessa fattura elettronica, mentre nel caso di documento cartaceo questo dovrà essere registrato sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

La Pcc selezionerà le fatture (elettroniche o cartacee) per le quali è stata esercitata l'opzione, comunicando agli avvocati creditori l'ammissione alla procedura di compensazione (per le fatture non ammesse, invece, l'opzione si intende revocata in automatico).

Sarà la stessa piattaforma a trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei crediti ammessi alla procedura, unitamente al codice fiscale e all'importo utilizzabile in compensazione, il tutto entro 5 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione.

I tempi

Per il 2016, l'opzione potrà essere esercitata a partire da oggi e sino al 30 novembre.

Per il prossimo anno, invece, potrà essere effettuata dal 1° marzo sino al 30 aprile.



Leggi anche: "Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati"



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