Per la Corte costituzionale il termine "di compiuta giacenza", di cui all'art. 8 l. n. 890/82, non può riguardare la diversa ipotesi disciplinata dall'art. 140

di Valeria Zeppilli - L'articolo 140 del codice di procedura civile stabilisce che gli effetti della notifica, per il destinatario, decorrono dalla data in cui l'ufficiale giudiziario dà a questi notizia con raccomandata con avviso di ricevimento di aver depositato una copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove deve essere eseguita la notifica e di aver affisso un avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta della casa, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario.

A tal proposito, con ordinanza numero 220 del 12 ottobre 2016 (qui sotto allegata), la Corte costituzionale ha sancito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata dal Tribunale di Como in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Il giudice a quo, nel dettaglio, riteneva che l'articolo 140 del codice di rito non fosse conforme a costituzione dato che non prevedeva il perfezionamento della notifica dopo la decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata o alla data di effettivo ritiro della copia dell'atto.

In ciò, infatti, tale norma è difforme rispetto a quanto previsto, invece, per le notifiche di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari dall'articolo 8, comma 4, della legge numero 890/1982.

Per il giudice a quo tale circostanza potrebbe generare un'ingiustificata disparità di trattamento, non permettendo al destinatario di una notifica ex art. 140 c.p.c. di beneficiare dei dieci giorni concessi negli altri casi.

La Corte costituzionale, però, come visto ha deciso di non reputare fondati i dubbi avanzati dal Tribunale di Como.

Già la sentenza numero 3/2010, infatti, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del codice di rito per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevedeva il perfezionamento della notifica per il destinatario non con il ricevimento della raccomandata o con il decorso di dieci giorni dalla spedizione ma, addirittura, con la spedizione stessa. Con tale pronuncia la Consulta aveva precisato che la disposizione denunciata, per come all'epoca formulata, si poneva in contrasto con i parametri costituzionali dato il non ragionevole bilanciamento tra interessi del notificante e del destinatario.

L'attuale formulazione dell'articolo 140 c.p.c. è quindi frutto di tale sentenza, mentre le doglianze che sono state prospettate nella nuova ordinanza di rimessione non trovano adeguato sostegno.

Oggi tale norma, per come dichiarata costituzionalmente illegittima, presuppone infatti l'avvenuta ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito al fine del perfezionamento del procedimento di notificazione e pone, pertanto, il destinatario nelle condizioni di prendere contezza del contenuto dell'atto.

Diversa, invece, è la situazione alla quale si applica il termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale previsto dall'articolo 8 della legge numero 890/1982, ovverosia quella relativa alla notificazione degli atti a mezzo servizio postale: in tal caso, infatti, il termine si ricollega non all'effettiva ricezione dell'avviso ma alla sua spedizione o alla data del ritiro se anteriore e individua, così, una diversa modulazione del termine per il perfezionamento dell'iter notificatorio, da reputarsi legittima.

In conclusione, quindi, per la Consulta dato che la diversa disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza, non sussistono né la lesione dell'articolo 3 della Costituzione, né la violazione degli articoli 24 e 111.


Corte costituzionale testo ordinanza numero 220/2016
Valeria Zeppilli

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