Il controricorso per Cassazione, disciplinato dall'art. 370 c.p.c. consente alla parte a cui è diretto il ricorso di contraddire depositando l'atto entro 40 giorni dalla notifica del ricorso

Controricorso per Cassazione

[Torna su]

Il controricorso per Cassazione è l'atto con cui la parte contro la quale è diretto un ricorso per Cassazione ha la possibilità di contraddire indicando in sintesi i motivi per i quali propone il controricorso (così come i fatti della causa essenziali per illustrare i motivi del ricorso e l'indicazione, per ogni motivo, degli atti, dei documenti e dei contratti collettivi qui quali si fonda ogni singolo motivo).

Non è sufficiente richiamare le difese svolte nei gradi precedenti di giudizio. Il controricorso deve avere, per quanto possibile, lo stesso contenuto del ricorso in base al richiamo dell'art. 366 c.p.c da parte dell'art. 370 c.p.c.

Deposito del controricorso

[Torna su]

A disciplinare la facoltà di contraddire al ricorso in Cassazione è l'articolo 370 c.p.c, modificato dal decreto legislativo n. 149/2022, che ha attuato la riforma Cartabia.

La modifica della norma, che consiste nella eliminazione dell'obbligo di notifica gravante sul controricorrente, deve rinvenirsi nella possibilità, riconosciuta alle parti, di visionare il fascicolo telematico. Il ricorrente infatti ha la possibilità di vedere le difese della controparte sul fascicolo telematico in tempo reale. Inutile quindi onerare il controricorrente con l'obbligo della notifica dell'atto alla controparte.

In base al riformato art. 370 c.p.c pertanto, la parte contro la quale è diretto il ricorso per Cassazione, se ha intenzione di contraddire, deve solo depositare il controricorso entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso per Cassazione.

Il controricorrente che non rispetta questo termine perde la possibilità di presentare memorie e potrà soltanto partecipare alla discussione orale (sempre mediante un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti), rilevando ovviamente le sole questioni sollevabili d'ufficio.

Il deposito del controricorso avviene insieme agli atti, ai documenti e alla procura speciale eventualmente conferita con atto separato. La procura infatti, in base alle regole contenute nell'art. 83 c.p.c., può essere apposta in calce o a margine del controricorso. Questo perché al controricorso si applica la regola contenuta nell'art. 365 c.p.c. (richiamata dal comma 2 dell'art. 370 c.p.c) in base alla quale il ricorso che viene diretto alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo degli avvocati cassazionisti e munito di procura speciale.

Deposito telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2023

[Torna su]

Il provvedimento del primo presidente della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2023 ha reso noto che, con la riforma Cartabia, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, l'obbligo di provvedere al deposito telematico degli atti introduttivi è stato esteso anche al giudizio che si svolge davanti alla Corte di Cassazione.

L'art. 35 del dlgs n. 149/2022, modificato dalla legge di bilancio n. 197/2022, stabilisce inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2023, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile relativa alla giustizia digitale si applichino anche alla Corte di Cassazione.

Tra queste merita di essere menzionato l'articolo 196-quater disp. att. c.p.c. in quanto, al primo comma, stabilisce che anche nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti del processo (ossia anche del controricorso di cui all'art. 370 c.p.c.), compresa la nota di iscrizione, da parte degli avvocati e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, hanno luogo solo in modalità telematica.

Detto obbligo si estende anche agli atti e ai documenti sui quali si fonda il ricorso che, se in formato analogico, devono essere depositati telematicamente in copia informatica.

Il deposito deve avvenire anche nel rispetto dei regolamenti che disciplinano la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Prescrizione che, precisa il provvedimento del presidente, "deve intendersi a pena di inammissibilità" e che ammette eccezioni solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: