La Cassazione conferma il venir meno del presupposto del mantenimento in caso di nuova convivenza "more uxorio"

di Marina Crisafi - Se l'ex va a vivere con un nuovo compagno, può dire addio per sempre al mantenimento. La convivenza more uxorio con un altro partner comporta il venir meno dei presupposti per l'assegno divorzile. Lo ha statuito la Cassazione con l'ordinanza n. 19345/2016 di ieri (qui sotto allegata) confermando l'orientamento affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 6855/2015; 23411/2015) e bocciando la richiesta di una donna che aveva impugnato la sentenza del giudice di merito che le aveva negato l'assegno divorzile posto che la stessa aveva intrapreso un rapporto di convivenza con un altro uomo.

A nulla valgono le doglianze della donna che lamentava di non poter più contare sul contributo del nuovo partner che ormai aveva preso un'altra strada, essendo la convivenza finita, e che lei non disponeva di mezzi adeguati per vivere.

Per la sesta sezione civile, infatti, va ribadito l'indirizzo secondo il quale "l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso".

La formazione di una famiglia di fatto, prosegue la sentenza rispondendo alle doglianze della ex, "è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile".

Niente da fare, dunque, per la donna, l'addio all'assegno è per sempre.

Leggi anche: "Divorzio: può dire addio all'assegno l'ex marito che va a vivere con un'altra"


Cassazione, ordinanza n. 19345/2016

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