Per la Cassazione l'intento persecutorio che unifica i comportamenti lesivi è elemento costitutivo della fattispecie di mobbing

di Lucia Izzo - Niente mobbing nei confronti del lavoratore demansionato, deriso dal superiore, se non sono provati i molteplici comportamenti di carattere persecutorio nonché l'intento persecutorio (che costituisce elemento costitutivo della fattispecie). 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 19180/2016 (qui sotto allegata). 


Il ricorrente aveva agito nei confronti del datore di lavoro lamentando di essere stato oggetto di condotte mobbizzanti da parte di un dirigente concretizzatesi, tra l'altro, nella sottrazione delle mansioni e nella sottoposizione a soprusi e derisioni


Ciononostante la Corte territoriale aveva ritenuta provata la sola privazione delle mansioni e non l'esistenza del mobbing, per la mancata acquisizione della prova sia della molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio sia dell'intento persecutorio. Il giudice, neppure aveva riconosciuto gli altri aspetti denunciati (eliminazione dalla lista dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, mancato avanzamento in carriera).


Pertanto, il ricorrente in sede di legittimità assume che la Corte territoriale si sarebbe discostata dai principi espressi nelle sentenze della Cassazione, basando la sua decisione sulla ritenuta insussistenza di un intento persecutorio unificante le condotte denunziate e omettendo di valutare se alcuni dei comportamenti, pur non accomunati dal fine persecutorio, potessero essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e come tali ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro. 


Il motivo è tuttavia dichiarato inammissibile dagli Ermellini per difetto di specificità: le stesse massime di legittimità riportate in ricorso, infatti, affermano il principio, ormai consolidato, secondo cui l'intento persecutorio unificante i comportamenti lesivi costituisce elemento costitutivo della fattispecie di mobbing


Correttamente giudice del merito ha ravvisato la responsabilità dei datore di lavoro per demansionamento pure nella ritenuta assenza del mobbing; le richieste risarcitorie sono state rigettate non sotto il profilo della assenza di inadempimento ma per la ritenuta carenza di allegazione del danno-conseguenza patito dal lavoratore.

Cass., sezione lavoro, sent. n. 19180/2016

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