In mancanza degli atti prodromici all'azione esecutiva non è possibile proseguire con la stessa
Dott.ssa Floriana Baldino - Le pretese di Equitalia, talvolta, seguono una strada a dir poco anomala: recentemente, addirittura, un contribuente si è visto pignorare lo stipendio senza mai aver ricevuto né la cartella di pagamento, né l'intimazione, né tanto meno l'atto di pignoramento.

Tutte queste irregolarità di riscossione da parte di Equitalia creano non pochi problemi, anche strettamente connessi alla difesa in giudizio. Ad esempio: quale è la competenza per una giusta opposizione?

Il primo passo compiuto a difesa del contribuente, nel caso di specie, all'attenzione del Tribunale di Milano, è stato quindi quello di recuperare, tramite accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, tutti gli atti prodromici al pignoramento ivi compreso il pignoramento stesso.

Nel ricorso depositato, quindi, veniva richiesta la sospensione della riscossione inaudita altera parte: la mancata notifica degli atti prodromici, infatti, rende il pignoramento illegittimo.

Chiara sul punto è stata anche la Suprema Corte di Cassazione che, nell'ordinanza n. 14861 del 05 settembre 2012, ha chiarito che un atto consequenziale ad un atto presupposto è nullo allorquando non venga dimostrato, dalla parte notificante, la perfezione della notifica di detto atto.

In particolare si è sancito che "in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, (posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non dell'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva), l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza - salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8 in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale (Cass. nn. 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010); poichè la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato."

Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art.19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.

Spetta poi al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, egli deve verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), mentre nel secondo deve estendere la pronuncia anche all'accertamento sull'esistenza, o no, della pretesa.

Peraltro nel caso di specie, dato che le richieste di Equitalia erano relative agli anni 1989, 1990 e 1991, l'assenza dei necessari atti prodromici al pignoramento dello stipendio aveva comportato la prescrizione del credito.

Alla luce di tutto ciò, almeno sino all'udienza, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha sospeso l'esecuzione con effetto immediato.

Ora non resta che attendere.

Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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