Breve promemoria su come contestare il rigetto dell'istanza per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lg.s 151/2001

Avv. Francesco Pandolfi - Tante volte succede che il militare, ricevendo il rigetto della propria istanza per l'assegnazione temporanea ad altro reparto (motivata dalla presenza di figli minori e, comunque, dall'esigenza di ricompattare il proprio nucleo familiare) non sa come comportarsi.


Da una parte vuole istintivamente reagire e rappresentare le proprie sacrosante ragioni alla sua scala gerarchica, dall'altra pensa che un ricorso è comunque impegnativo e incerto nell'esito.

Insomma, sempre più spesso il circolo vizioso dell'indecisione prende il sopravvento.


Arriva però il momento di decidere.


Cosa fare?


L'istanza


Certamente il militare, nel presentare l'istanza, deve avere cura di descrivere le circostanze in forza delle quali si trova nelle necessità di fare questa specifica richiesta.


Un esempio potrebbe essere quello della ricorrente, sergente dell'Esercito Italiano, in servizio presso un certo Reggimento con una certa specializzazione che, in quanto sposata con un militare in servizio al sud e figlio minore degli anni tre, chiede appunto l'assegnazione temporanea presso reparti o enti dislocati al sud Italia.


Immaginiamo che il Comandante respinga la richiesta, spiegando che l'organico della sede di provenienza non permette di togliere risorse/uomo, mentre l'organico della sede di destinazione non necessita di aggiunte, oppure non si trovano specializzazioni che possano combaciare con quella della ricorrente.


Bel problema: che fare?


Il ricorso


Proporre il ricorso: questa è la prima soluzione.

L'impugnazione va notificata al Ministero resistente e depositata presso la Segreteria del Tar competente territorialmente, focalizzando le critiche sulla scarsa motivazione e sulle lacune dell'istruttoria amministrativa svolta dal destinatario dell'istanza.

Ovviamente studiare per bene una domanda cautelare (la sospensiva), proprio per avere una prima immediata risposta dalla Magistratura.


Che cosa accade se la sospensiva viene accolta, malgrado la ferma difesa della parte ministeriale?


La nuova pronuncia


Accade che il Tar può obbligare l'amministrazione a rivedere la propria decisione e a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta.


Che cosa fare, però, nel caso il Ministero confermi di nuovo il rigetto della domanda?



I motivi aggiunti


In questa situazione, il nuovo rigetto può essere impugnato con i motivi aggiunti. All'esito, il Tar potrebbe nuovamente accogliere la domanda cautelare che, come abbiamo accennato, ha lo scopo di assicurare una decisione provvisoria ma urgente al grave problema della ricorrente.



Cosa fare in casi simili


Con la necessaria assistenza di un difensore abituato a trattare questi temi, valutare tutti gli scenari possibili che scaturiscono dal ricorso e dalle iniziative legali successive: questo permette di arrivare ad una decisione ragionata e adottare la strategia più opportuna.




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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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