Al di sotto dei quattordici anni i genitori possono essere ritenuti penalmente responsabili

Avv. Laura Bazzan - Quando si intende lasciare a casa da solo un figlio minore, anche per un breve periodo di tempo, l'effettivo stato di sviluppo psico-fisico e il grado di maturità dello sesso potrebbero non essere sufficienti ad escludere la responsabilità penale dei genitori per il delitto di abbandono di persone minori o incapaci di cui all'art. 591 c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura. Quando il minore ha un età inferiore agli anni quattordici, infatti, la legge ne presume l'incapacità ad autodeterminarsi, cosicché la configurabilità del reato di abbandono non è esclusa dalla convinzione del genitore che il figlio infraquattordicenne sia in grado di badare a sé stesso o dalla circostanza che quest'ultimo sia affidato a soggetto non idoneo, come un coetaneo o un anziano privo del controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria e altrui. 

La condotta di abbandono, in particolare, può consistere in qualunque azione od omissione in contrasto con gli obblighi di custodia e cura ravvisabili in capo al genitore nei confronti dei figli e in grado di determinare una situazione di pericolo anche solo potenziale per il minore; con preciso riferimento all'elemento oggettivo, pertanto, il reato risulta configurabile non soltanto in ipotesi di allontanamento, anche temporaneo, del genitore dall'abitazione che non sia stata messa in sicurezza, ma anche quando il genitore permanga nell'abitazione facendo mancare al figlio infraquattordicenne l'adeguata assistenza. Poiché il reato di abbandono è un reato di pericolo, posto a tutela del bene etico e sociale della sicurezza della persona, non è necessario che in concreto si verifichi l'evento dannoso, venendo sanzionata la mancata tutela del bene garantito da parte del soggetto titolare dell'obbligo giuridico di protezione. Invero, "l'evento di pericolo per la incolumità di un minore può essere escluso solo se, chi ha l'obbligo di custodia, vigila sui suoi comportamenti attuali o potenziali, ed ha cura dei suoi bisogni, in maniera da prevenire il pericolo secondo la sua capacità in rapporto al tempo ed al luogo. La custodia implica perciò diverse modalità di esercizio ed è delegabile solo ad un affidatario maggiorenne e capace" (Cass. n. 9276/2009).

In conclusione, nonostante il minore già intorno ai dodici anni raggiunga lo stadio cognitivo operatorio formale, che gli permette di valutare da sé eventuali rischi connessi alle proprie azioni, per l'ordinamento il reato di abbandono non sussiste soltanto quando il minore infraquattordicenne lasciato solo in casa non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, neppure potenziali, per la sua incolumità.


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