Per la Cassazione, irrilevante la parentela se questi vive in appartamento diverso. L'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto avvisare con raccomandata

di Lucia Izzo - È irregolare la notifica effettuata a una persona qualificatasi come cognata del destinatario, ma non convivente nell'abitazione di quest'ultimo, se l'ufficiale giudiziario non provvede, dopo aver consegnato l'atto, a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 18202/2016 (qui sotto allegata) accogliendo in parte il ricorso del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate, a seguito della sentenza della CTR che ne aveva rigettato d'appello.


L'uomo aveva, infatti, impugnato un'intimazione di pagamento IRPEF per l'anno 1994, perché preceduta da una non rituale notifica della cartella di pagamento, consegnata al medesimo indirizzo e numero civico dell'abitazione riel contribuente, ma alla cognata, abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato.


La CTR evidenziava che la regolarità della notificazione al ricorrente della prodromica cartella di pagamento risultava certamente controversa, ma che, tuttavia, non poteva escludersi pacificamente. 


Innanzi agli Ermellini, il contribuente denuncia la violazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 139 c.p.c., assumendo che "anche a voler ritenere la cognata non convivente 'persona di famiglia', dovrebbe considerarsi nulla la notificazione con consegna dell'atto alla cognata che abbia la propria abitazione in luogo diverso e separato, seppur portante lo stesso numero civico, qualora, ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c., della consegna alla cognata non sia data notizia al destinatario mediante raccomandata A.R.".


Il motivo, per la Cassazione, è fondato: come la Corte ha avuto già occasione di chiarire, quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, ex art. 139 c.p.c., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l'atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. 


Ne consegue che il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla. 


La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, secondo coma, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare (cfr. Cass. n. 18989 del 2015). 


In tale ultima ipotesi, verificatasi nel caso di specie, è sostanzialmente il "vicino di casa" ad aver accettato di ricevere copia dell'atto, e non ha ha rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato. Ai sensi di legge, il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.


Tale adempimento non ha avuto luogo nel caso in esame, con conseguente nullità della notificazione della cartella di pagamento, costituente qui atto prodromico.


Cass., V sez. civ., sent. n. 18202/2016

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