La disciplina dei mezzi di prova nel processo penale è contenuta negli artt. 187-243 c.p.p. Essi sono: la testimonianza, l'esame, il confronto, la ricognizione, l'esperimento, la perizia, la consulenza e i documenti

Prove processo penale: quali sono

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Le prove sono gli elementi sui quali il giudice penale deve basare il proprio convincimento nell'accertare la fondatezza della richiesta punitiva dello Stato (rappresentato dal Pubblico Ministero) nei confronti dell'imputato. Il processo penale accusatorio è costruito sui principi dell'oralità e del confronto tra le parti in dibattimento, luogo di formazione delle prove, che in ambito penale sono svincolate dalla regola della tipicità (art. 189 c.p.p.).

La Cassazione n. 7309/2022 ha avuto modo di ribadire detto principio nella sentenza n. 7309/2022: "in tema di reati tributari, per l'atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019)."

Testimonianza

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La testimonianza è la prova più importante e insidiosa del processo penale a causa del diverso grado di percezione della realtà e capacità mnemonica dei vari testimoni. Rendere testimonianza rappresenta un obbligo giuridico e morale molto importante per il nostro ordinamento. Il testimone formalmente intimato ha infatti l'obbligo di presentarsi al Giudice e dire la verità per tutta la durata della sua deposizione (art. 198 C.P.P.).

- Testimonianza indiretta

La testimonianza è diretta, quando il teste ha avuto conoscenza e percezione del fatto che costituisce reato con tutti i suoi cinque i sensi. La testimonianza è invece indiretta (de relato) se il teste è stato messo al corrente dei fatti da qualcun altro a voce, con uno scritto o qualsiasi altro mezzo idoneo. In questa seconda ipotesi è necessario quindi accertare l'attendibilità del teste indiretto e di quello diretto. Il Giudice inoltre è obbligato a citare il teste indiretto se una delle parti fa riferimento a un soggetto che ha avuto conoscenza diretta dei fatti. L'art. 62 C.P.P. pone un divieto specifico di testimonianza indiretta per evitare che il diritto dell'imputato/persona sottoposta a indagini a non rendere dichiarazioni o a rimanere in silenzio durante il procedimento sia violato a causa della testimonianza de relato.

Nella Cassazione n. 31503/2022 viene precisato che: "L'oggetto della testimonianza, sia diretta che "de relato", può essere una comunicazione o una dichiarazione di contenuto narrativo, e la comunicazione può avere qualsiasi forma: non solo verbale, ma anche scritta o gestuale. (Nella Specie, la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza "de relato" avente ad oggetto la confessione dell'imputato, evocata dalla descrizione di gesti, comportamenti e alcune parole di quest'ultimo, valutati nell'ambito del complesso contesto comunicativo). (Sez. 5, n. 53181 del 20/09/2017)."

- Capacità a testimoniare

Il primo comma dell' 196 C.P.P. riconosce a ciascuno la capacità di testimoniare. Nel caso di minori o infermi di mente il Giudice può verificare l'idoneità fisica e mentale dei soggetti in questione disponendo opportuni accertamenti.

- Incompatibilità a testimoniare

L'art. 197 C.P.P contempla l'incompatibilità a testimoniare in tutti quei casi in cui, per il rapporto che lega il testimone ai soggetti del processo penale, sussiste il rischio di una testimonianza parziale. Fatte salve le eccezioni previste dall'art 197 C.P.P. non possono testimoniare: i coimputati per il medesimo reato, gli imputati in un procedimento connesso o collegato, il responsabile civile, il soggetto civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria, il giudice, il pubblico ministero, l'ausiliario, il difensore e coloro che hanno collaborato alla raccolta delle dichiarazioni e informazioni durante le investigazioni difensive. L'incompatibilità riguarda coloro che ricoprono o hanno ricoperto le funzioni indicate.

In base a quanto sancito dalla Cassazione n. 31907/2022: "in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento" (Cass. Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319 - 01; cfr. a

- Privilegio contro l'autoincriminazione

Il testimone (art. 198 C.P.P.) non può essere costretto a rendere dichiarazioni su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (self-incrimination). Il privilegio è disciplinato dall'art. 384 C.P. in base al quale non è punibile chi, nonostante l'insistenza del Giudice (art. 207 comma C.P.P.) per la necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile pregiudizio alla sua libertà e onore, è costretto a testimoniare il falso. Le dichiarazioni rese in violazione di questo privilegio sono inutilizzabili (art. 191 comma 1) se il Giudice, in ogni stato e grado del processo, rileva che il privilegio era stato correttamente invocato ma non rispettato dai magistrati precedenti. Nel caso in cui, al contrario, dal racconto del testimone emergono indizi di responsabilità a suo carico, il Giudice deve interrompere l'esame, avvertirlo che sulla base delle dichiarazioni rese potranno essere avviate indagini nei suoi confronti e invitarlo a nominare un difensore.

- Testimone prossimo congiunto

Il prossimo congiunto dell'imputato, previo avviso da parte del Giudice, ha il diritto di astenersi dal testimoniare. In assenza di avviso, la dichiarazione eventualmente resa è affetta da nullità relativa (art. 199 C.P.P.) e il teste non è punibile (art. 384 C.P.). Il prossimo congiunto può comunque decidere di testimoniare e al pari degli altri testimoni è obbligato a dire la verità e a rispondere a tutte le domande, in caso di rifiuto è responsabile del reato di falsa testimonianza per reticenza (art. 372 C.P.)

- Violazione degli obblighi del testimone

Il Giudice, prima d'iniziare l'esame, deve avvertire il testimone dell'obbligo di dire la verità, informandolo della conseguente responsabilità penale in caso di violazione. Il testimone legge la formula con cui si impegna a dire la verità e tutto quanto conosce in relazione ai fatti (art. 497 C.P.P), infine comunica i suoi dati anagrafici.

- Eccezioni all'obbligo di testimoniare: il segreto d'ufficio e di Stato

Alcuni professionisti (medici, avvocati, investigatori privati, consulenti, notai, ecclesiastici e pubblici ufficiali su materie coperte dal segreto d'ufficio) possono astenersi, ai sensi degli artt. 200 e 201 C.P.P. dall'obbligo di testimoniare su quanto conoscono in ragione del loro ufficio, salvi i casi in cui sono obbligati a riferirne all'autorità giudiziaria, politica o militare. Quando i professionisti oppongono il segreto professionale il Giudice, se ritiene che il rifiuto a testimoniare è infondato, può procedere agli accertamenti necessari. L'accertata infondatezza del rifiuto conferisce al Giudice il potere di ordinare al testimone di deporre. L'art 202 C.P.P. prevede invece l'obbligo di astenersi dalla testimonianza per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su informazioni coperte dal Segreto di Stato. Il Giudice a cui il teste oppone questo segreto, deve chiedere conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorsi trenta giorni dalla notifica se il Giudice non ha ricevuto risposta, acquisisce la notizia e procede, se invece il segreto di Stato è confermato può procedere, ma in base ad altri elementi.

- Falsa testimonianza

Reato contemplato dall'art. 372 C.P. per il testimone che nega la verità, dichiara il falso o tace in tutto o in parte le informazioni di cui ha conoscenza diretta, violando così i principi di veridicità e completezza. Il Giudice quando rileva che il testimone rende dichiarazioni incomplete, contrastanti o contraddittorie rispetto alle prove già acquisite o persiste nel rifiuto di testimoniare al di fuori dei casi consentiti dalla legge, lo avverte che può essere perseguito per falsa testimonianza. Il testimone che oppone un secondo rifiuto a testimoniare impone al Giudice di trasmettere gli atti al PM (art 207 C.P.P).

Esame delle parti

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Mezzo di prova esperibile durante il dibattimento (art. 503 C.P.P) o in sede d'incidente probatorio (art. 392 C.P.P.). Il Dlgs. n. 212 del 15.12.2015, in attuazione della direttiva 2012/29/UE (che ha introdotto tutele specifiche per le vittime di reato) ha aggiunto al comma 1-bis dell'articolo 392 il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.» Soggetti a esame sono le parti private: imputato e parte civile che, diversamente dai testimoni, hanno la facoltà e non l'obbligo di rendere dichiarazioni corrispondenti a verità. Il rifiuto a rispondere della parte che decide di sottoporsi a esame è tuttavia valutabile dal Giudice. La vittima del reato, che si è costituita parte civile deve essere sentita come testimone e come tale è sottoposta alla relativa disciplina. L'esame della persona imputata in un procedimento connesso è regolato dall'art. 210 C.P.P.

Confronto

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Consiste nell'esaminare contestualmente due testimoni, indagati, imputati o parti che sono già state sentite o interrogate e che hanno fornito versioni opposte su importanti fatti di causa (art. 211 C.P.P). Il Giudice è tenuto a rammentare ai soggetti messi a confronto le rispettive precedenti dichiarazioni per chiederne conferma o modifica. Il verbale deve contenere le domande del Giudice, le risposte fornite e tutto quanto è accaduto durante il confronto.

Sul confronto la Cassazione si è espressa con la recente sentenza n. 659/2021 in cui ha osservato che: "il confronto è un mezzo di prova sui generis, perché, presupponendo l'avvenuta escussione di due dichiaranti, che, in relazione a "fatti o circostanze importanti", come recita l'art. 211 cod. proc. pen., abbiano reso versioni discordanti, mira a verificare non tanto quale delle opposte versioni corrisponda a verità, ma se il contrasto, dopo il confronto, sia effettivo oppure apparente. Invero, può accadere che, anche a seguito delle "reciproche contestazioni" (art. 212 cod. proc. pen.) in grado di stimolare i ricordi, uno dei due dichiaranti converga sulla versione della controporte; se invece il contrasto permane, il giudice procederà alla valutazione delle prove dichiarative nel contesto del materiale probatorio acquisito al fascicolo per il dibattimento."

Ricognizione

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Mezzo di prova che si forma durante le indagini o nella fase dibattimentale. Chi effettua la ricognizione, se è un testimone, deve prestare giuramento. La ricognizione ha ad oggetto persone, cose e fenomeni materiali. Il soggetto che procede al riconoscimento di persone è tenuto a dichiarare: se ha già eseguito la stessa procedura, ha visto la persona in foto, di presenza o in qualunque altro modo. La persona da riconoscere è confusa tra almeno altre due che le somigliano. Il risultato positivo o negativo della prova è documentato in apposito verbale e, se necessario, è ripreso con fotografie e video. Il procedimento per la ricognizione di cose è il medesimo. L'oggetto da riconoscere (corpo del reato o beni a esso collegati) viene collocato con almeno altre due simili, tra i quali il soggetto deve individuare quello che è già caduto sotto la sua percezione. La ricognizione di suoni, voci e odori non è disciplinata nel dettaglio, spetta solo al Giudice, volta per volta, tentare di ricostruire la realtà percepita nel modo più somigliante.

Esperimento giudiziale

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Mezzo di prova ammesso quando sorge l'esigenza di verificare se un fatto si è verificato in un certo modo (art. 218 C.P.P). Il Giudice emette ordinanza con cui dispone ora e luogo di svolgimento dell'esperimento (che può avvenire anche al di fuori dell'udienza) designando nello stesso provvedimento o in uno successivo un esperto. Il Giudice, nel disporre rilievi fotografici, cinematografici o altro, deve dare adeguate indicazioni affinché la prova non rechi offesa o pregiudizio all'incolumità delle persone presenti all'esperimento o alla sicurezza pubblica (art 219 C.P.P).

Perizia

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La perizia d'ufficio è disposta dal Giudice quando per la materia trattata in giudizio si rendono necessarie conoscenze tecniche o scientifiche specifiche (art. 220 C.P.P.). Il perito (o i periti, per casi particolarmente complessi) viene scelto tra gli iscritti agli albi di appartenenza o tra persone esperte nelle discipline interessate. La nomina comporta l'obbligo di accettazione dell'incarico, tranne i casi in cui è prevista l'astensione, la ricusazione (art. 223 C.P.P) o il perito risulti incapace o incompatibile (art. 222 C.P.P). Il conferimento dell'incarico avviene con ordinanza in cui il Giudice indica giorno, ora e luogo di comparizione del perito, informazioni destinate alle persone che devono essere esaminate e tutte le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'attività peritale (art. 224 C.P.P.) L'art. 224 bis C.P.P prevede che, per alcuni delitti contro la persona, può rendersi necessario compiere rilievi in grado di incidere sulla libertà di autodeterminazione dell'individuo (DNA, prelievo di capelli e mucose del cavo orale, accertamenti medici). L'ordinanza che ordina queste operazioni deve contenere determinate informazioni e deve essere notificata almeno tre giorni prima alla persona interessata, al suo difensore, all'imputato e alla persona offesa. Il soggetto convocato può non presentarsi o presentarsi e rifiutarsi di essere sottoposto a determinate procedure. In ogni caso le operazioni devono eseguirsi con modalità non invasive per la libertà e il pudore della persona. Il Giudice nel caso in cui il soggetto non compare o comparendo rifiuta il consenso può disporre l'accompagnamento o il compimento coattivo della perizia. L'eventuale coercizione fisica è ammessa solo per il tempo necessario alle operazioni. Il perito riceve un compenso per la propria prestazione professionale, nella misura liquidata dal Giudice (art 232 C.P.P.) nel rispetto di leggi speciali.

Consulenza tecnica

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Viene richiesta dalle parti quando il Giudice non dispone perizie d'ufficio. I consulenti possono esprimere pareri e presentare memorie e, previa richiesta del difensore, chiedere di esaminare oggetti sequestrati o ispezionati e intervenire alle ispezioni da compiere. Il Giudice deve dare le necessarie istruzioni affinché le operazioni si svolgano nel rispetto dello stato dei luoghi e delle persone.

Documenti

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Nel processo penale possono fare ingresso, ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e ss., diversi documenti (scritti, fotografie, riprese video e altri mezzi in grado di rappresentare fatti, cose e persone reali) nati fuori dal procedimento, compresi quelli informatici. Un documento costituisce una prova se si ha certezza della sua paternità. I documenti anonimi possono essere acquisiti solo se sono oggetto del reato o provengono dall'imputato. Sono del pari non acquisibili i documenti che contengono informazioni provenienti da fonti o confidenti di polizia anonimi. I documenti falsi, in linea di principio, non sono ammissibili, fatta eccezione per i documenti falsi introdotti nel procedimento in via incidentale, previa valutazione del Giudice. In generale sono ammessi i verbali di prove acquisite nel dibattimento o nell'incidente probatorio di altro procedimento penale, verbali di giudizi civili definiti da sentenze passate in giudicato, sentenze irrevocabili di altri processi, atti irripetibili, verbali di dichiarazioni acquisibili con il consenso delle parti, atti del procedimento e dati informatici conservati all'estero anche privati, previo consenso del titolare.

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