La compagnia elettrica si salva solo se dimostra che il blackout è provocato da eventi imprevedibili e inevitabili

di Lucia Izzo - I blackout improvvisi, spesso provocati da violenti temporali e avverse condizioni meteo, possono danneggiare gli elettrodomestici e gli altri apparecchi elettronici presenti nell'abitazione: se sostituire un modem o una lampada bruciati dallo sbalzo di tensione è un danno sopportabile, non possono dire la stessa cosa i consumatori che hanno dovuto buttare o riparare il televisore, il forno elettrico o un computer.

Una recente sentenza che viene incontro a coloro che si sono visti danneggiare gli elettrodomestici a causa di un a interruzione improvvisa della energia elettrica è del Giudice di Pace di Palermo (sentenza n. 1089/2016, pubblicata dalla quarta sezione civile magistrato onorario Lucia Bonvissuto e qui sotto allegata): dovrà risarcire il danno, si legge in sentenza, la compagnia della luce che non è riuscita provare che i danni siano stati provocati dal caso fortuito o da forza maggiore. Anche la C.T.U. espletata ha accertato che diversi apparecchi nello stesso appartamento sono stati resi inservibili da un aumento di tensione, provocato da un malfunzionamento di un giunto tra cavi interrati.

La compagnia dovrà quindi sborsare ben 5mila euro al consumatore, difeso dall'Avvocato Antonino Badalamenti, che, stante l'improvvisa interruzione di corrente, ha visto "saltare" il camino ventilato, l'impianto fotovoltaico, il citofono e anche una presa elettrica oltre che il caricabatterie dello smartphone.

La consulenza espletata, insieme alle fatture prodotte, hanno dimostrato che prima dell'improvviso black out che ha costretto per ore l'abitazione senza corrente, sino all'intervento dei tecnici, lo stato di mantenimento degli elettrodomestici era perfetto.

Un tecnico sentito come testimone aggiunge di aver dovuto, in particolare, riparare solo cavi interrati nei pressi dell'abitazione del danneggiato e che, nonostante le impervie condizioni meteorologiche e il pesante vento, nessun albero era caduto sui tralicci nella zona.

Stante il contratto di somministrazione che la lega all'utente, la compagnia dovrà quindi provvedere al risarcimento a causa della propria inadempienza, ex art. 1218 c.c., non essendo stata neppure in grado di dimostrare che l'interruzione del servizio e il danneggiamento degli apparecchi era stato determinato da eventi imprevedibili e inevitabili che avrebbero potuto escludere la propria responsabilità (come nel caso di alberi abbattutisi sui cavi elettrici). 

Si ringrazia l'Avvocato Antonino Badalamenti di Palermo per il cortese invio del provvedimento

Giudice di Pace di Palermo, sentenza n. 1089/2016

Foto: 123rf.com
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