Per la Cassazione tale condotta lede il legame di fiducia con il datore di lavoro e ne mina l'immagine esterna

di Valeria Zeppilli - Tra i servizi che quasi tutti gli alberghi offrono, specie quelli più accreditati, vi è quello di mettere a disposizione degli ospiti delle copie di quotidiani nazionali.

I dipendenti, però, devono fare attenzione: tale servizio è riservato ai clienti e non può essere sfruttato per evitare di passare la mattina in edicola!

Lo sa molto bene il portiere di un grande hotel di lusso, licenziato proprio per essersi ripetutamente appropriato, in maniera indebita, di alcuni giornali destinati alla clientela.

Per lui non c'è più nulla da fare: con la sentenza numero 17914/2016, depositata il 12 settembre e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti confermato la legittimità del recesso.

Il giudice del merito aveva messo in evidenza che il dipendente aveva sottratto dei quotidiani di proprietà dell'azienda volutamente, ripetutamente, senza autorizzazione e in violazione sia delle proprie competenze che delle procedure stabilite dal datore di lavoro.

L'aver ricondotto tali fatti nella fattispecie della giusta causa di licenziamento, per la Corte di cassazione, è decisione immune da vizi.

Non bisogna infatti dimenticare che tra le società di servizi alberghieri e gli addetti alla portineria sussiste un rapporto di carattere altamente fiduciario: tali lavoratori, infatti, sono delegati ad accogliere la clientela e a soddisfare le sue prime esigenze.

A maggior ragione, quindi, sottrarre ripetutamente dei beni aziendali, anche di modesto valore, è comportamento idoneo a minare in radice l'affidamento del datore di lavoro: una simile condotta, infatti, rileva sul piano degli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro e, inoltre, si riflette negativamente sull'immagine dell'hotel verso l'esterno (e le lamentele dei clienti, nel caso di specie, lo hanno dimostrato).

Il portiere, quindi, non può far altro che cercarsi un nuovo lavoro, senza dimenticare di fare tesoro della lezione impartitagli da questa vicenda.

Corte di cassazione testo sentenza numero 17914/2016
Valeria Zeppilli

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