Nota di commento alla sentenza del Tar Catania n. 1917 del 18.07.2016

Avv. Francesco Pandolfi - Il caso sottoposto all'attenzione del Tar Catania, nella recente sentenza n. 1917/2016 è assai interessante e riguarda un esperto cacciatore ed utilizzatore di un gran numero di armi. Parliamo di un appassionato della disciplina sportiva del tiro al volo.


E' in regola con il tesseramento periodico in seno alla Federazione di appartenenza, esercita la pratica sportiva del tiro al piattello con armi lunghe da sparo e partecipa spesso a gare nazionali ed internazionali.


In una parola: un esperto del campo.


Accade che in occasione della ristrutturazione della propria abitazione si trova nelle condizioni di dover trasferire le armi che possiede: procede pertanto alla comunicazione del trasferimento ai Carabinieri.


Dopo qualche tempo, ignoti ladri forzano la porta d'ingresso in ferro.


Entrano dentro l'abitazione e prelevano gioielli, denaro e un fucile semiautomatico regolarmente denunciato e custodito all'interno di un armadio di legno chiuso a chiave, collocato in un corridoio secondario della casa.


Fatta la denuncia di furto, l'interessato si vede arrivare i Carabinieri.


Procedono al sequestro delle numerose armi tutte denunciate oltre al relativo provvedimento autorizzativo, sul presupposto che la denuncia di trasferimento non è stata fatta tempestivamente.


Segue poi il provvedimento della Prefettura di divieto detenzione armi sulla base della presunta omessa denuncia di spostamento delle stesse, nonché per il reato di omessa custodia.


Quindi la Questura gli revoca la licenza di porto di fucile.


In buona sostanza, le obiezioni che gli vengono mosse sono le seguenti.


Il titolare della licenza ha comunicato la detenzione di un diverso domicilio ai Carabinieri del dato luogo ma non all'Autorità locale di P.S. competente che, ex art. 38 TULPS, avrebbe dovuto ricevere la comunicazione entro le 72 ore successiva al cambio del luogo di detenzione delle armi.


In definitiva, l'argomento verte sulla sospetta "condotta negligente".


l'opinione del tribunale


Il Tar accoglie l'accorato ricorso della persona interessata, premiando la sua buona fede.


In effetti egli, certo di muoversi secondo le rigide prescrizioni di legge si era subito recato dai Carabinieri per denunciare il cambiamento di residenza i quali, a loro volta, non avevano contestato nulla al momento e, nel fare questo, avevano fatto nascere nel soggetto la convinzione di aver agito bene.


I Carabinieri avrebbero dovuto avvisare la persona interessata che lo specifico adempimento andava fatto presso la Stazione di Polizia competente.


Inoltre, dice il Tar, in questo caso l'amministrazione avrebbe applicato l'art. 38 TULPS così come modificato dal decreto legislativo n. 204/2010.


La nuova formula di questa norma però non poteva essere applicata al caso, visto che la circostanza del trasferimento di dimora si era verificata nel 2007, ove si stabiliva l'aggiunta del termine di 72 ore entro cui fare denuncia.


La vecchia formulazione dell'articolo in questione invece prevedeva (epoca dei fatti 2007) la possibilità di fare denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, mancando questo, al comando CC.


Dello stesso avviso era stata poi la Procura della Repubblica.


Questa aveva archiviato il caso in quanto "l'indagato ha denunciato il possesso delle armi anche a seguito del trasferimento di domicilio dove si dava atto della denuncia del 2007".


Il Tar dedica poi la dovuta attenzione sulla questione dell'omessa custodia.


L'interessato appare agli occhi dei Giudici persona attenta e dotata della necessaria diligenza per la custodia delle armi.


E' vero che egli ha subito un furto, ma è innegabilmente vero che ha riposto le armi all'interno di un armadio chiuso a chiave, inaccessibile da parte di terzi nella normalità delle condizioni di vita all'interno dell'abitazione.


In conclusione


Sulla delicata questione della custodia, quando non si tratta di persone che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, l'obbligo di diligenza è adempiuto a condizione che risultino adottate quelle cautele richieste ad una persona di normale prudenza.


Cosa fare in casi analoghi


Anche tenendo a mente la pronuncia oggi commentata, ricorrere al Tar competente per chiedere l'annullamento del provvedimento di revoca della licenza.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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