Per la Corte d'Appello di Roma si possono modificare le condizioni della separazione solo se è provato il mutamento delle condizioni economiche

di Lucia Izzo - Se il coniuge separato instaura una nuova convivenza more uxorio perde i requisiti per l'assegno di mantenimento. Inoltre, per modificare quanto stabilito in sede di separazione, sia giudiziale che consensuale, va dimostrato un mutamento delle condizioni economiche.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Roma, in un decreto pubblicato dalla sezione persona e famiglia che non ha accolto la domanda di modifica proposta da una donna, disoccupata al momento della separazione, nel frattempo andata a convivere con le figlie minori dal nuovo compagno.

Il reclamo è volto a chiedere il riconoscimento dell'assegno, non pattuito nella consensuale, oltre a un aumento del mantenimento per le figlie, ma non è meritevole di accoglimento: il procedimento ex art. 710 c.p.c, infatti, non ha l'effetto di provocare una "revisio prioris instantiae".

In sostanza, non si vanno a rivisitare le determinazioni adottate nel giudizio di separazione, ma si tratta di instaurare un nuovo giudizio affinchè i rapporti tra coniugi si adeguino al mutamento della situazione di fatto.

Ciò può avvenire, precisa la sentenza, solo se sono sopraggiungono circostanze idonee ad alterare l'equilibrio economico che in sede di separazione gli ex coniugi avevano raggiunto. Ed è proprio su questo punto che la domanda della donna è carente, in quanto l'onere della prova a suo carico è inadempiuto.

Invece, appare evidente che le sue condizioni economiche siano addirittura migliorate: andando a convivere con il nuovo compagno, la ricorrente ha risparmiato sull'affitto mensile (ben 725 euro). A suo carico restano le spese di lite e il contributo unificato aggiuntivo.


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