La risposta non può prescindere da un corretto inquadramento del concetto di reputazione

Domanda: "Una frase del tenore "il Presidente della Repubblica (nome e cognome) terrà i soliti inutili discorsi di circostanza molto probabilmente scritti dai suoi segretari" può essere considerata diffamatoria?"

Risposta: "La diffamazione è un reato che, dal punto di vista oggettivo, è integrato al ricorrere di tre requisiti: la comunicazione con più persone, l'assenza della persona offesa e l'offesa all'altrui reputazione.

Ciò vuol dire che una frase, per potersi considerare diffamatoria, deve essere pronunciata dinanzi a più persone, deve riguardare un soggetto non presente e deve avere un contenuto offensivo della reputazione di colui al quale si riferisce.

Per dare risposta al quesito, occorre soffermarsi in particolare su tale ultimo requisito e quindi sul concetto di reputazione (reputazione che, peraltro, rappresenta l'oggetto giuridico che la norma che punisce la diffamazione ha l'obiettivo di tutelare).

Sostanzialmente, per reputazione, deve intendersi la considerazione che l'individuo ha nella comunità in cui opera ed in cui è conosciuto, facendo quindi riferimento al senso della dignità personale o del decoro professionale nell'opinione altrui.

Ad assumere rilevanza è, più precisamente, il significato che la frase pronunciata assume nell'ambiente di riferimento, tenendo conto dell'opinione della collettività. Alcun rilievo, invece, è assunto dalla suscettibilità particolare dell'offeso.

In generale, quindi, è condotta lesiva della reputazione altrui e quindi penalmente rilevante, sia quella con la quale venga attribuito falsamente ad un soggetto un fatto illecito, sia quella con la quale venga ingiustamente attribuito ad altri un comportamento che, sulla base dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, incontri la riprovazione della comune opinione. Se non si rientra in nessuno di questi due casi, una frase non può reputarsi diffamatoria.

Del resto la reputazione del singolo deve essere bilanciata con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla libera manifestazione del pensiero, anche attraverso la cronaca e la critica.

Limitarsi a supporre che il Presidente della Repubblica faccia scrivere i suoi discorsi da terzi e qualificarli come inutili difficilmente sarà considerata una circostanza idonea ad integrare il reato di diffamazione.

Con riferimento alla persona del Presidente della Repubblica, in ogni caso, occorre segnalare che il nostro codice penale prevede una tutela precisa per il suo decoro e il suo onore: l'articolo 278, infatti, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica.

In generale quindi, prima di attaccare tale soggetto in maniera inappropriata, è bene tenere conto anche di tale previsione".

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