Le distanze per aprire pozzi, cisterne e fosse o posizionare tubi sono regolate dall'art. 889 c.c. per tutelare l'igiene e la sicurezza delle proprietà

Art. 889 c.c.

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La definizione delle distanze necessarie per aprire pozzi, cisterne e fosse o posizionare tubi d'acqua è data dall'art. 889 c.c., secondo il quale: "Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali".

La disposizione, che secondo la giurisprudenza maggioritaria prevede un elenco meramente esemplificativo delle opere necessarie alla raccolta delle acque, è stata introdotta da legislatore per tutelare l'igiene e la sicurezza delle proprietà confinanti. La norma prevede la presunzione assoluta di pericolosità nel momento in cui le opere previste dall'art. 889 c.c. vengano poste a distanze inferiori rispetto a quelle indicate.

Violazione delle distanze tra pozzi

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Stabilite le distanze, quali azioni può intraprendere il proprietario del fondo che ne rilevi la violazione da parte del titolare del terreno confinante?

La risposta è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza

n. 1989 del 02.02.2016, che ha precisato che: "In caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non evento) essendo l'effetto, certo e indiscutibile, della abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria".

Pozzi in condominio

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L'art 889 c.c., quindi viene applicato con una certa severità quando sono coinvolte proprietà poste su fondi confinanti. Tale rigidità però viene meno se occorre regolamentare i rapporti tra condomini, come evidenziato dalla sentenza n. 12633 del 17.06.2016, che ha stabilito che: "In materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali".

La Cassazione introduce un'eccezione, motivata dalla particolare struttura dei condomini. La deroga all'art. 889 c.c. è pertanto ammessa quando si riveli impossibile posizionare le tubazioni in altro luogo, tenuto conto dell'inevitabile contiguità delle proprietà che compongono l'edificio condominiale. In assenza della predetta concreta irrealizzabilità, il condomino dovrà rimuovere le tubazioni.

Opere non menzionate

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In materia di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi merita infine di essere segnalata la recente sentenza n. 10948/2020, che ha precisato che "L'art.889 c.c., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante",



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