La totale o parziale inadempienza e le azioni a disposizione del creditore. Breve vademecum sull'inadempimento del contratto e le sue conseguenze

di Annamaria Villafrate - L'art. 1321 c.c. definisce il contratto in generale come l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

Il contratto vede quindi contrapporsi due soggetti: il creditore e il debitore. Il primo è colui che deve ricevere la prestazione, il secondo è chi ha invece l'obbligo di eseguirla.

Inadempimento contrattuale: l'articolo 1218 c.c.

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L'inadempimento contrattuale è disciplinato dall'articolo 1218 del codice civile, ai sensi del quale: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Inadempimento totale o parziale

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Dalla lettura della disposizione emerge che l'inadempimento può essere totale o parziale (adempimento non corrispondente a quanto pattuito) e che il debitore è responsabile anche in caso di ritardo.

In quest'ultima ipotesi l'ordinamento, al fine di tutelare la posizione del creditore, prevede l'istituto della mora. La mora comporta a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno e il passaggio nei suoi confronti, in quanto parte inadempiente, del rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile (art 1221 C.C.).

Inadempimento contrattuale: la mora debendi

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L'istituto della mora debendi è disciplinato dall'art 1219 C.C., che al primo comma contempla la mora ex persona (che esige la specifica intimazione del debitore in forma scritta) mentre al secondo comma elenca le ipotesi di mora ex re, ovvero quelle situazioni in cui il creditore non è tenuto a esperire alcuna formalità nei confronti del debitore.

L'azione risarcitoria per l'inadempimento

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Finalità dell'azione risarcitoria art. 1218 C.C. è di reintegrare il patrimonio del creditore nella stessa misura in cui si troverebbe se il debitore avesse eseguito la sua prestazione, che con il risarcimento viene sostituita dal corrispondente valore monetario.

Le azioni di esatto adempimento e di risoluzione del contratto

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L'obbligo risarcitorio tuttavia non è l'unico rimedio esperibile in caso d'inadempimento del debitore (da valutarsi secondo i criteri di diligenza media e specifica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1176 C.C.). Ci sono altre due azioni che il creditore può esercitare:

- l'azione di esatto adempimento, che gli consente di far entrare nel suo patrimonio il bene che avrebbe dovuto ottenere dall'esatta e tempestiva attività del debitore, soddisfacendo pienamente il suo diritto (la prestazione risarcitoria infatti è non satisfattoria poiché rappresenta solo l'equivalente in denaro di quanto pattuito originariamente);

- l'azione di risoluzione del contratto, con cui invece il creditore manifesta formalmente il suo disinteresse finale e assoluto a ottenere la prestazione da parte del debitore. Questa domanda, a differenza della precedente, presenta il carattere della definitività, poiché impedisce al creditore qualsiasi ripensamento in merito all'adempimento.

Giurisprudenza sull'inadempimento contrattuale

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Con riferimento all'inadempimento contrattuale, la Corte di cassazione, nella sentenza numero 15328/2018, ha chiarito che chi, a fronte di tale evento, decida di agire per chiedere la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o l'adempimento ha l'onere di provare solo la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte. Data questa prova, è il debitore che deve dimostrare il fatto estintivo della pretesa dell'attore.

Nella sentenza numero 16682/2018, invece, i giudici di legittimità hanno affermato che "La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale".

Infine, segnaliamo la massima del CED relativa alla sentenza numero 15993/2018, che sancisce che "La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al domicilio del debitore; in tali casi la mancata costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione non impedisce l'esecuzione della prestazione, in deroga al principio generale dettato dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.".


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