Il reato di minaccia a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 336 c.p. tutela la libertà decisionale dei pubblici ufficiali e di conseguenza della Pubblica Amministrazione

Minaccia a pubblico ufficiale: art. 336 c.p.

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La minaccia a pubblico ufficiale è un delitto privato contro la pubblica amministrazione disciplinato dall'art. 336 del codice penale.

La disposizione sancisce che:"Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa".

La minaccia è contemplata anche dall'art 337 c.p. che prevede il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In questa fattispecie la minaccia è un mezzo per opporsi all'attività del funzionario pertanto è contestuale alla stessa.

Al contrario, la minaccia dell'art. 336 C.P. precede l'azione poiché ha lo scopo d'impedirla.

Ratio legis del reato di minaccia a pubblico ufficiale

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La finalità della disposizione è la tutela della libertà decisionale e d'azione dei pubblici ufficiali, che agiscono per la Pubblica Amministrazione.

Per questo è un reato plurioffensivo, perché nel violare la libertà del pubblico ufficiale si viola contestualmente anche quella della PA per la quale le persone fisiche agiscono.

Finalità della condotta intimidatoria

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Come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 20950/2022: "In relazione all'art. 336 cod. pen., la condotta del (...) sarebbe stata inequivocabilmente intimidatoria e tesa ad influenzare l'operato del pubblico ufficiale, prospettando a questi con assoluta certezza la integrazione dell'ipotizzato reato e rappresentato, altresì, conseguenze giuridiche nel caso del mancato arresto

. Sussisterebbe, inoltre, il dolo specifico, dovendo ritenersi che - ai fini dell'art. 336 cod. pen. - è sufficiente che le azioni intimidatorie siano finalizzate ad ostacolare l'esercizio del complesso di funzioni del pubblico ufficiale, non avendo rilevanza lo specifico servizio da questi in concreto svolto. Nel caso di specie, l'azione del (...) risultava finalizzata a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (far arrestare soggetti innocenti) e omettere di compiere un atto d'ufficio (l'identificazione del ...). L'azione del (...) che con ripetute ed assillanti richieste sotto la minaccia di ripercussioni penali richiedeva il loro arresto pena la denuncia avrebbero realizzato l'elemento oggettivo della minaccia."

Dolo specifico dell'agente

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Gli Ermellini con la sentenza n. 13431/2022 ribadiscono che: "Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte 8Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021), nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e, più precisamente, del dolo specifico, che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento; sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo."

Impedimento attività del pubblico ufficiale

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Interessante anche quanto affermato dalla Cassazione n. 21416/2022: "Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, praticamente incontroversa, risulta chiaramente che, al momento in cui l'imputato ha tenuto le condotte contestategli (contestazione di una violazione al Codice della Strada), l'attività di polizia fosse ancora in corso: tanto, cioè, la verbalizzazione della violazione amministrativa rilevata, quanto le formalità per sequestro del veicolo. Ragione per cui non v'è dubbio che quel suo contegno fosse diretto ad impedire ai pubblici ufficiali intervenuti lo svolgimento della propria attività d'ufficio, così integrando la condotta tipica di cui all'art. 336, primo comma, cod. pen.".

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