Le diverse teorie sulla clausola di diseredazione nell'ordinamento giuridico italiano
Dott. Massimiliano Pagliaccia - La clausola di diseredazione viene definita nell'ordinamento giuridico italiano come la disposizione testamentaria di contenuto prettamente negativo con cui il disponente esclude dalla successione un successore legittimo.

Il contenuto negativo della clausola in parola non viene meno anche se la stessa risulta essere accompagnata da disposizioni positive, cioè aventi contenuto attributivo.

Il problema sulla sua ammissibilità si pone in principale misura con riguardo agli eredi legittimi, in quanto il testatore non può escludere dalla successione i soggetti legittimari, o almeno non in maniera definitiva.

Quanto agli eredi legittimi invece la problematica viene in rilievo solo laddove non vi siano eredi testamentari che abbiano accettato l'eredità facendo aprire la successione legittima.

Sulla possibilità di una espressa diseredazione possiamo riscontrare in dottrina tre principali orientamenti consolidatisi in tre rispettive teorie:

a) Teoria dell'ammissibilità di una diseredazione espressa

Seppur minoritaria è stata recentemente rivalutata dalla giurisprudenza basandosi sulla considerazione della primazia della libertà testamentaria del testatore, il quale deve essere libero di scegliere le sorti del proprio patrimonio.

Secondo questo orientamento anche un testamento contenente la sola clausola di diseredazione conterrebbe una attribuzione implicita, venendo ad essere integrato con le disposizioni in tema di successione legittima.

b) Teoria intermedia della c.d. istituzione implicita

Secondo questo orientamento si ritiene valida la diseredazione attribuendole non il carattere di autonoma disposizione negativa quanto piuttosto la istituzione positiva implicita dei successori ex lege, escluso per l'appunto il diseredato.

La istituzione implicita potrebbe integrarsi con una disposizione testamentaria del tipo ' tra i miei eredi escludo …' . Secondo questo orientamento la diseredazione è al contempo sia dichiarazione tacita che dichiarazione per relationem proprio perché i successibili sarebbero determinati con una relatio di tipo sostanziale.

In sede di tecnica redazionale potrebbe consigliarsi la formula ' istituisco eredi coloro che saranno designati dalla legge al momento dell'apertura della successione con esclusione di…'.

c) Teoria negativa prevalente

Richiamandosi ai principi tutti dominanti il nostro ordinamento, la dottrina prevalente nega la possibilità di una diseredazione espressa.

Il principio basilare da cui muoverebbe tale dottrina è quello contenuto nell'articolo 587 del codice civile, in forza del quale il contenuto del testamento deve essere attributivo o positivo o che dir si voglia.

Sulla scorta di ciò inoltre, ammettendo un'espressa diseredazione si permetterebbe all'autonomia privata di eludere la tassatività delle ipotesi di indegnità espressamente previste dall'articolo 463 del codice civile.

L'unico modo lecito per escludere un erede legittimo appare dunque quello di disporre di tutti i beni componenti il patrimonio ereditario, al contempo prevedendo una serie di sostituzioni - operate ovviamente dal testatore- per il caso in cui i chiamati all'eredità non dovessero accettarla.

Le ultime sostituzioni dovrebbero essere fatte preferibilmente a favore dello Stato o di un ente pubblico per minimizzare le possibilità di mancata accettazione.

Dottor Massimiliano Pagliaccia - Giurista - Giudice arbitro

Vedi anche:
- La guida sulle successioni ereditarie.
- La diseredazione
- LA DISEREDAZIONE: riflessioni alla luce della sentenza della S.C. n. 8352 del 2012. - (Avv. Anna De Miccolis Angelini) - 27/11/13


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