Commento alla sentenza del Tar Salerno n. 1008 dell'11.04.2016

Avv. Francesco Pandolfi - L'argomento della custodia delle armi, rectius: della corretta modalità di custodia delle armi è un tema che ritorna quando si confrontano le motivazioni delle numerose sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato rese sulla fattispecie.

In tutte queste sentenze il preambolo dei giudici è addirittura ripetitivo e si può riassumere in questa frase: chi custodisce armi ha l'obbligo di essere diligente ed adottare ogni più stringente cautela, per evidenti ragioni di sicurezza.

Studiando la motivazione delle diverse pronunce si scopre che l'obbligo di diligenza è osservato (quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi) nel momento in cui l'interessato da prova di aver messo in atto quelle cautele che possono esigersi da una persona di "normale prudenza".

Il fatto


L'interessato ricorre contro il Ministero dell'Interno, Questura e Prefettura e chiede tanto l'annullamento del decreto con il quale il questore gli ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia, quanto l'annullamento del decreto del prefetto di divieto di detenzione armi e munizioni.

In pratica, egli ha subito un furto in casa e, secondo l'Autorità, pare che non abbia adottato tutte le prescritte cautele idonee alla conservazione delle armi.


Cosa dice il tribunale


Il Tar è a favore del ricorrente.


In effetti, vedendo bene le carte la stessa nota informativa dei Carabinieri spiega che le armi risultano custodite dentro una vetrina non corazzata munita di serratura, posizionata in zona visibile all'interno di un fabbricato attiguo all'abitazione, zona priva di portoncino blindato e di notte incustodita.

Inoltre, risulta dalla nota informativa che la persona interessata domicilia in un comune diverso (ove aveva con se parte delle armi) da quello dove risiede il resto della propria famiglia ove avveniva il furto.

Orbene, data per premessa una certa rigidità di sistema nell'Ordinamento, tale per cui la custodia delle armi è e deve essere assistita da stringenti cautele, la valutazione va fatta "caso a caso".

Nella circostanza in esame, non c'è dubbio che le armi sono state sottratte quando erano custodite all'interno di un mobile dentro la sua abitazione chiuso a chiave.

Il Tar in pratica sostiene che non si configura la violazione dell'obbligo di diligenza quando la detenzione del fucile da caccia è all'interno dell'abitazione di sua esclusiva proprietà, questo perché non sussiste per il privato cittadino alcun obbligo di adottare specifiche e particolari sistemi e misure di difesa antifurto.


In conclusione


Per ritenere sussistente la "corretta diligenza" nella custodia delle armi in casa, esiste la sola condizione che risultino adottate quelle cautele sopra richiamate.


Cosa fare in questi casi


Ricorrere al Tar e chiedere l'annullamento del decreto con il quale il questore revoca la licenza di porto di fucile ad uso caccia, inoltre l'annullamento del decreto del prefetto di divieto di detenzione armi e munizioni.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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