Per il Tribunale di Milano, l'ascolto del minore nel procedimento che lo riguarda è secondario rispetto al compito dei genitori di "ascoltare" e non solo "sentire" i propri figli

di Lucia Izzo - Ascoltare il minore è compito primario spettante ai genitori, anche se separati e ricorrere al giudice in caso di contrasto deve, invece, essere considerata l'extrema ratio. Il genitore che avrebbe dovuto prendere in considerazione le esigenze del figlio e non l'ha fatto rischia di pagare le spese processuali.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, prima sezione civile, in un'ordinanza del 3 giugno 2016 (qui sotto allegata. Nel procedimento in esame era stata disposta l'audizione della minore per essere questa sentita in seguito al ricorso presentato dal padre, diretto ad ottenere l'autorizzazione a che la figlia (vicina alla maggiore età) potesse trascorrere da sola le vacanze estive all'estero, argomento sul quale era in contrasto con la madre della ragazza.

Il giudice evidenzia che il codice di rito impone all'autorità giudiziaria di procedere all'ascolto del minore "in tutti i procedimenti" che li riguardano, in cui indubbiamente rientra il caso in cui il contrasto tra i genitori afferisca a una decisione che coinvolge in via diretta la medesima come nel caso di specie.

Tuttavia, tale procedimento, evidenzia il Tribunale, non si sarebbe reso necessario se solo i suoi genitori avessero compreso l'importanza di attuare insieme le scelte condivise necessarie per la crescita e lo sviluppo (anche intellettuale e sociale) della minore e quindi avessero proceduto in via preliminare ad ascoltare (che è concetto diverso dal sentire) la propria figlia).

Se è vero, si legge in sentenza, che è compito del giudice procedere all'audizione dei minori in caso di contrasto tra i genitori avuto riguardo a scelte che li coinvolgono, tale compito è secondario rispetto a quello primario dei genitori di ascoltare i propri figli. L'ascolto della minore avrebbe evitato un ulteriore accesso all'autorità giudiziaria (con relativo appesantimento del contenzioso che li vede coinvolti) e avrebbero attuato le migliori scelte nel rispetto dei desideri, delle aspirazioni e delle inclinazioni della figlia.

La stessa, infatti, nel corso della propria audizione ha riferito di aver espressamente detto alla propria madre quello che avrebbe desiderato, di conoscere le resistenze materne, ma di essere determinata nella propria decisione e interessata ad effettuare un'esperienza all'estero, considerato che la presenza in loco della zia avrebbe rappresentato un'adeguata garanzia di tutela.

Non si ravvisa ragione, dunque, per non accogliere la richiesta del ricorrente e autorizzare, risultando del tutto infondate le ragioni esposte dalla resistente. Anzi, se qualcuno avrebbe dovuto prendere atto della volontà della minore e non lo ha fatto, questa è proprio la madre a cui la ragazza aveva esposto il proprio chiaro pensiero: profilo che non potrà non essere valutato anche ai fini relativi ai profili della genitorialità, anzi, di tale di tale aspetto si dovrà tenere conto ai fini delle spese di lite del procedimento.

Tribunale Milano, ord. 3 giugno 2016

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