Per la Cassazione, la circostanza che agisca su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti rileva solo nei rapporti interni

di Valeria Zeppilli - Non sempre le "multe" che gli automobilisti subiscono sono legittime: ad inficiarne la validità, infatti, possono essere diversi aspetti, tra i quali la mancata notifica del relativo verbale.

A tal proposito dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 17502 del 1° settembre 2016 (qui sotto allegata), arriva un chiarimento: in simili casi, se l'opposizione di chi ha subito una "multa" è fondata, delle spese di giudizio Equitalia e il Comune devono farsi carico in solido.

Nel caso di specie, infatti, la sesta sezione civile ha respinto il ricorso presentato da Equitalia avverso la sentenza con la quale era stata condannata in solido con Roma Capitale per mancata notifica del verbale contestato.

Per i giudici, infatti, deve confermarsi l'orientamento già ribadito più volte e da ultimo esplicitato nella sentenza numero 8496/2016 in forza del quale è verso sì che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti. Tale circostanza, tuttavia, rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige esclusivamente il principio di causalità. Di conseguenza la condanna in solido è giustificata.

Per Equitalia, insomma, non c'è nulla da fare. Anzi: rigettando il ricorso la Corte di cassazione ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in settecento euro di cui seicento per compensi, oltre accessori, in favore di ciascun controricorrente, dando atto anche della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato richiesti dal d.p.r. n. 115/2002.

Corte di cassazione testo sentenza numero 17502/2016
Valeria Zeppilli

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