L'usura bancaria, la normativa e le classificazioni, dall'usura originaria (o contrattuale), a quella sopravvenuta a quella concreta (o soggettiva)

di Giovanni della Volpe - Una delle tematiche che ad oggi sono al centro del contenzioso tra le banche e i clienti è quella relativa al fenomeno usurario.

La normativa sull'usura

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La materia è dominata principalmente, oltre che dall'art. 644 c.p. che sanziona dal punto di vista penalistico la condotta di chi "…si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari…", dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996, varata allo scopo di contrastare la diffusione dilagante di tale pratica illecita.

Il tasso usurario

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In particolare, l'art. 1 del citato provvedimento ha prescritto che la legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La concreta fissazione in termini numerici di questo limite viene affidata, secondo le disposizioni dell'art. 2, al Ministero del Tesoro.

In pratica, il Ministero del Tesoro, con regolare cadenza trimestrale, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) rende pubblico un "tasso-soglia" diversificato per ogni tipologia di finanziamento. Detto tasso costituisce il tetto massimo che i creditori non possono valicare nella pattuizione dei tassi nell'ambito dei rapporti di finanziamento instaurati con i propri clienti.

Le classificazioni dell'usura bancaria

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Nel corso degli anni la giurisprudenza ha individuato tre forme di usura che possono riscontrarsi in un rapporto tra banca e cliente: l'usura originaria (o contrattuale), l'usura sopravvenuta e l'usura concreta (o soggettiva).

Usura originaria

L'usura originaria si verifica quando il tasso pattuito per il pagamento degli interessi corrispettivi o di quelli moratori supera il tasso soglia fissato per quella determinata operazione di finanziamento.

Una volta riscontrata tale circostanza, la conseguenza immediatamente derivante è l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. per cui "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Il cliente potrà pertanto agire contro la banca per la restituzione degli interessi pagati e per la riconversione del rapporto interessato da oneroso a gratuito.

Usura sopravvenuta

L'usura sopravvenuta, la cui configurabilità è ad oggi estremamente controversa, si verifica, secondo l'impostazione giurisprudenziale che la ritiene rilevante, quando il tasso, sebbene pattuito sotto la soglia anti-usura, oltrepassa detta soglia solo nelle more del rapporto, in ragione della sua variazione concordata o decisa in via unilaterale dal creditore. Dibattute sono anche le conseguenze che si ricollegano alla verifica di tale forma di usura. Secondo una prima impostazione giurisprudenziale l'usura sopravvenuta andrebbe sanzionata con l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. alla stregua dell'usura originaria. Per altra visione giurisprudenziale, il tasso usurario andrebbe ricondotto sotto la soglia e al cliente andrebbero restituiti solo gli interessi pagati in eccesso.

Usura concreta

L'usura concreta, fotografata dall'art. 644 comma 3 c.p., si verifica infine quando gli interessi, benché inferiori al limite legale, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, se colui che li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

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