Se il cucciolo è senza riparo dal sole e privo di acqua e cibo la fattispecie penale che può venire in rilievo è quella dell'abbandono di animali

di Valeria Zeppilli - Soprattutto d'estate, quando in realtà il bel tempo potrebbe incoraggiare le passeggiate con gli amici a quattro zampe, è frequente imbattersi in cagnolini affacciati al balcone, soli, alla ricerca di compagnia.

In alcuni casi lasciare il proprio animale domestico solo per lungo tempo sul terrazzo, magari sotto il sole cocente, può però rappresentare un comportamento penalmente rilevante.

Quest'estate, ad esempio, proprio per tale ragione è stata depositata presso la procura della repubblica di Bologna una notizia di reato a carico di un uomo che aveva lasciato il proprio cane solo e abbandonato sul balcone, per almeno due giorni, tanto da costringere le guardie zoofile dell'OIPA ad accedere al domicilio, trovando al loro arrivo un cucciolo in stato di evidente affanno e difficoltà.

Ma cosa si rischia a lasciare il proprio cane sul balcone in condizioni insopportabili?

La fattispecie penale che potrebbe venire in rilievo è quella di cui all'articolo 727 del codice penale che punisce l'abbandono di animali.

In particolare tale norma prevede l'arresto sino a un anno o l'ammenda da mille a diecimila euro per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Lasciare un cagnolino da solo sul terrazzo, al caldo e senza riparo né viveri può ben integrare ognuna delle due condotte punite: sia l'abbandono in senso stretto che la detenzione con modalità incompatibili con la natura dell'animale e idonee a cagionare gravi sofferenze.

Basti pensare che addirittura, con la sentenza numero 14250/2015, la Corte di cassazione ha ritenuto circostanza idonea a documentare il malessere di un animale e a configurare il predetto reato anche l'abbaio incessante del cane.

Recentemente, poi, il Tribunale di Trento ha inflitto una condanna per abbandono di animali espressamente a un uomo che aveva lasciato il proprio cane in una terrazza, solo, senza acqua né cibo.

Insomma: il reato di cui all'articolo 727 del codice penale può configurarsi sempre in presenza di comportamenti incuranti, inerti o indifferenti del proprietario dell'animale.

È evidente che per la punibilità non è sufficiente lasciare il cane in un balcone in modo temporaneo e avendo cura di mantenere un contesto confacente alla natura dell'animale, garantendogli ombra, cibo e acqua.

Se però si esagera dalla condanna è difficile sfuggire: se il buon senso non scoraggia simili comportamenti, si spera che almeno possa farlo la paura di sporcare la propria fedina penale!

Valeria Zeppilli

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