Il contratto va considerato nullo se è sorretto da una causa illecita, contraria al buon costume. La condotta è invece penalmente irrilevante, salvo alcuni casi. Vediamo quali

di Lucia Izzo - Qualche tempo fa, era il 2014, fece scalpore in tutta Italia la vicenda dell'allora assessore alla cultura della regione Abruzzo che aveva fatto mettere nero su bianco alla sua segretaria un vero e proprio contratto che prevedeva "amore" o meglio "sesso", in cambio di un "regalo": sostanzialmente la donna si obbligava ad un rapporto sessuale almeno una volta a settimana in cambio di tremila euro mensili.

Anche se il foglietto non era stato sottoscritto ed era stato strappato, gli agenti di Polizia riuscirono a ricostruirne il contenuto e a confermare la versione della segretaria.

Se nel caso di specie la vicenda portò a galla ulteriori situazioni vagliate dagli inquirenti, a prescindere dalle riflessioni etiche, il quesito che emerge è il seguente: può considerarsi lecito un contratto che prevede soldi in cambio di sesso?

Il punto di vista civilistico

Dal punto di vista civilistico, l'art. 1372 c.c. stabilisce che "Il contratto ha forza di legge tra le parti": tuttavia per la legge, ammettendo che il contratto sia stato validamente concluso dalle parti e sia privo di vizi (errore, violenza o dolo) del consenso, l'atto sarebbe comunque privo di validità giuridica per nullità della causa.

Tra i requisiti del contratto rientra la causa lecita ed è proprio il codice civile, art. 1343, a stabilire che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume: tale ultimo concetto, secondo la giurisprudenza di legittimità, va inteso come "il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento storico e in un dato ambiente"

Va da sè che assume indubbiamente carattere immorale un contratto che preveda prestazioni a carattere sessuale.

Il contratto con chiunque offra prestazioni sessuali in cambio di denaro va dunque considerato come mai stipulato ed è ovvio che in caso di inadempimento di una delle parti, l'altra non potrà ricorrere al giudice per vedere tutelata la propria posizione.

Se il "sesso in cambio di soldi" si inserisce, invece, all'interno di altro contratto sotto forma di clausola, di norma la legge prevede la nullità della sola clausola, mentre rimane valido il resto del contratto.

Se, tuttavia, la clausola riveste un ruolo determinante nell'architettura contrattuale, al punto che questo non sarebbe stato stipulato in sua mancanza, la nullità si estende all'intero contratto.


Gli aspetti penali

Quanto all'ambito penale, invece, va rammentato che la condotta di prostituzione non è reato nel nostro ordinamento, a meno da non trascendere in condotte penalmente rilevanti: per la giurisprudenza, il "commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica" non è dunque un comportamento perseguibile.

La condotta potrebbe, tuttavia, essere punita in quanto idonea a realizzare l'induzione o il favoreggiamento della prostituzione: la legge, infatti, punisce "chiunque induca alla prostituzione una donna di maggiore età, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (leggi: "Prostituzione: cosa è reato e cosa deve considerarsi lecito").

Allo stesso modo la legge punisce lo sfruttamento della prostituzione ossia il comportamento di chiunque, in qualsiasi modo, favorisca la prostituzione altrui, ossia il fatto di chi approfitti dei guadagni o di altra utilità economica realizzati attraverso l'attività di prostituzione altrui.

Il reato di favoreggiamento della prostituzione, precisa la giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass., sent. 6373/2013), si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell'azione (per approfondimenti, vai alla guida: "Prostituzione: favoreggiamento e sfruttamento).


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