Per la Cassazione l'assenza è priva di rilievo disciplinare solo quando è giustificata nelle forme di legge

di Valeria Zeppilli - Il lavoratore pubblico, malato, deve essere tempestivo nel comunicare la propria assenza dal lavoro e nell'inviare il certificato medico: con la sentenza numero 17335 depositata il 25 agosto 2016 (qui sotto allegata), la sezione lavoro della Corte di cassazione ha infatti affermato che in caso di ritardo il licenziamento disciplinare è astrattamente giustificato.

Per i giudici, in particolare, in forza di quanto previsto dall'articolo 55 quater, lettera b), del decreto legislativo numero 165/2001 deve ritenersi che l'assenza per malattia possa essere considerata priva di rilievo disciplinare non quando esista effettivamente, né quando sia anche comunicata. Ciò che conta, infatti, è che essa sia giustificata nelle forme previste dal primo comma dell'articolo 55 septies e che, quindi, sia stata attestata da una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Da ciò, per la Corte, deve farsi discendere che non è possibile escludere dal campo di applicazione del licenziamento disciplinare il ritardo della comunicazione della assenza e dell'invio: questo, anzi, assume valore in tal senso.

Nel caso di specie, quindi, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il ritardo nella comunicazione dell'assenza del lavoratore e nell'invio della certificazione medica non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 55 quater, lettera b), del decreto legislativo numero 165/2001.

Il ricorso del Comune datore di lavoro avverso la sentenza con la quale è stato condannato a reintegrare il suo dipendente, almeno sotto questo punto di vista, è fondato. Da ciò, tuttavia, non deriva la cassazione della pronuncia impugnata ma solo la sua correzione in parte de qua perché il dispositivo non è conforme a diritto: pur avendo escluso in maniera erronea l'ingiustificatezza dell'assenza del lavoratore, la corte territoriale aveva infatti motivato adeguatamente circa l'insussistenza della proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi considerando che il ritardo nella comunicazione della malattia si era protratto per solo due giorni e che lo stato patologico sussisteva effettivamente.

Corte di cassazione testo sentenza numero 17335/2016
Valeria Zeppilli

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