Gli alberi devono essere piantati a distanze ben precise, stabilite dall'art. 892 c.c., che rinvia ai regolamenti e, in mancanza, agli usi locali

Il rispetto delle distanze

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Il rispetto delle distanze per gli alberi ha lo scopo di tutelare i vicini dalla diffusione sul proprio terreno di radici (art. 896 del c.c.), nonché dal danneggiamento che potrebbe scaturire dalla diminuzione di aria, luce e soleggiamento. Anche l'albero stesso, inoltre, deve essere posto in condizione di crescere in maniera adeguata per le proprie caratteristiche.

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha infatti precisato nella sentenza n. 3289/2003 seconda sezione civile che "Le regole dettate dall'art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio".

Le distanze legali

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L'articolo 892 si interessa degli alberi che vengono piantati sul suolo per la prima volta.

Se mancano distanze diverse stabilite da usi locali o specifici regolamenti, la norma chiede osservarsi le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili ;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Alberi alto fusto

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Il codice civile cerca di definire cosa si intende per alberi di alto fusto o meno: i primi sono quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, mentre si considerano alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.

Anche la giurisprudenza è intervenuta sul tema, stante l'impossibilità di fornire un criterio legato all'elencazione di tutte le specie.

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha precisato nella sentenza n. 2865/2003 che gli alberi ad alto fusto da piantare, ai sensi della norma, a non meno di tre metri dal confine "vanno identificati con riguardo alla specie della pianta classificata in botanica come di alto fusto" ovvero, se la pianta non è classificata come tale, va guardato lo "sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri".

La Corte ha concluso, pertanto, che il divieto stabilito dall'art. 892, comma primo, n. 1, c.c., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria".

Ancora la Suprema Corte, sent. n. 15016/2000, ha evidenziato che "L'albero il cui tronco (e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura) e le cui branche principali (ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell'albero) non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l'art. 892, primo comma, n. 2 c.c.".

Eccezioni alle distanze: il muro divisorio

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Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Pertanto, soltanto se il confine è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fuso a meno di tre metri da esso, perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità (Cass., sent. 12956/2000).

In tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune (Cass., sent. n. 10041/2010).

Distanza tra gli alberi non rispettata

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In presenza di alberi a distanza non legale, l'art. 894 c.c. stabilisce che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. Il vicino può chiedere l'estirpazione degli alberi posti a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno (Cass. n. 15236/2008).

La giurisprudenza ha precisato che chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste non può invocare per impedire la loro estirpazione le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tantomento gli alberi impiantati in un determinato fondo (Cass., sent. n. 14455/1999).

Poiché le distanze previste dall'art. 892 c.c. sono stabilite nell'interesse privato e non per rispetto dell'ordine pubblico, la volontà degli interessati può, tuttavia, ad esse derogare. Ad esempio in caso sia costituita una servitù contraria, per convenzione, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione del diritto a tenere alberi a distanza illegale.

In quest'ultimo caso il termine è quello ventennale e decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, come è desumibile dall'art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione" (Cass. n. 26418/2014). Tuttavia, l'art. 895 c.c. (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale) stabilisce che, se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine: in tal caso l'albero venuto meno può essere legittimamente sostituito.

Vedi anche la guida: Proprietà e possesso


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