La responsabilità nella quale può incorrere è sia penale, che civile, che disciplinare

Domanda: "Cosa succede se il CTU non deposita la relazione entro il termine stabilito dal giudice?"

Risposta: "Come recentemente chiarito dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 26589/2016 del 27 giugno scorso (sulla quale leggi: "Se il CTU deposita in ritardo la perizia commette reato"), il rischio più grande che il consulente del giudice corre nel depositare in ritardo una perizia è quello di essere condannato per il reato di omissione d'atti d'ufficio.

Per il resto, occorre ricordare che il termine assegnato al perito è solamente ordinatorio con la conseguenza che, in generale, la sua inosservanza non dà luogo a nullità della consulenza.

Tuttavia, se il ritardo non è stato autorizzato dal giudice esso può giustificare una richiesta di sostituzione del c.t.u., da valutare caso per caso, e anche una richiesta a quest'ultimo di risarcimento danni cagionati alle parti, che tuttavia è connessa al concreto pregiudizio subito.

Particolare, poi, è il caso del processo del lavoro: l'articolo 441 del codice di procedura civile, infatti, con riferimento al consulente tecnico in appello contiene una previsione speciale in forza della quale questi deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Anche in questo caso il termine di dieci giorni non ha natura perentoria. Se però il c.t.u. non provvede a depositare la sua relazione del termine di dieci giorni prima dell'udienza, impedendo così alla parte di elaborare le proprie memorie consapevole del contenuto della perizia, comprime il diritto di difesa: tale comportamento è causa, quindi, di nullità relativa della consulenza, che però va dedotta, a pena di decadenza, nella prima difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale.

Infine va segnalato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare. Esso può essere inoltre considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".

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