La determinazione della quota spettante tiene conto anche di altri elementi come l'assegno di mantenimento e le condizioni economiche

di Marina Crisafi - Nel caso di concorso tra ex moglie e vedova, aventi entrambe i requisiti per la pensione di reversibilità del defunto marito, la ripartizione non dipende soltanto dalla durata dei matrimoni. Occorre, infatti, prendere in considerazione altri elementi, legati alla finalità solidaristica della reversibilità, come ad esempio la presenza dell'assegno di mantenimento, le condizioni economiche dell'ex coniuge e del coniuge superstite e l'eredità. A ricordarlo è il Tribunale di Potenza, nella recente sentenza n. 504/2016, chiamato a stabilire l'esatto ammontare della quota di pensione spettante a due donne, rispettivamente ex moglie e vedova di un uomo, in seguito alla sua dipartita.

Una volta verificati i presupposti per la divisione della pensione di reversibilità a favore di entrambe, posto che l'ex moglie aveva diritto ad una quota essendo titolare di un assegno di divorzio, il collegio lucano ha affermato che nella ripartizione del trattamento, pur dovendosi tenere conto dell'elemento temporale, ossia della durata legale dei matrimoni, avente "valore preponderante e il più delle volte decisivo", lo stesso non può tradursi in una mera proporzione matematica.

Il giudice, infatti, ricorda il tribunale, può ben prendere in considerazione tutti gli altri elementi correlati con la finalità solidaristica sottesa al trattamento di reversibilità, come le condizioni economiche dei coniugi o anche il tempo della convivenza more uxorio.

E nel caso di specie, se in base alla durata dei rispettivi matrimoni, la situazione era nettamente sbilanciata a favore del primo, durato oltre 30 anni e accompagnato dalla nascita di due figli, rispetto al secondo durato poco più di 3 anni, considerando la devoluzione di parte dell'eredità al coniuge superstite, la raggiunta indipendenza economica da parte dei figli nati dal primo matrimonio, nonché la carenza di mezzi di sostentamento adeguati per l'ex coniuge, il giudice ha ritenuto congruo dividere i ratei mensili della pensione, pari a circa mille euro, attribuendo 32/35 alla ex e 3/35 alla vedova.


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