Il punto della Cassazione sulle notifiche effettuate mentre si è in vacanza

di Marina Crisafi - L'assenza per le ferie di ferragosto può costituire caso fortuito e quindi giustificare l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Ad affermarlo è la Cassazione in una sentenza (la n. 6074/1998) che, ribadendo i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto ammissibile la tardiva opposizione ad ingiunzione di un cliente nei confronti del proprio ex legale, considerando che la mancata conoscenza della notifica della stessa, avvenuta la vigilia di ferragosto, non fosse assolutamente imputabile al destinatario.

Nel caso di specie, la notifica era avvenuta il 14 agosto quando l'uomo si trovava all'estero per le vacanze e lo stesso ne veniva a conoscenza solo al suo ritorno il 7 settembre successivo, trovando l'avviso di deposito della raccomandata che era già stata restituita al mittente rendendo impossibile conoscere l'ufficio postale di provenienza della medesima ed il contenuto dell'atto giudiziario notificato.

Per di più i rapporti professionali tra il legale e il cliente erano cessati da più di 9 anni senza che il primo avesse mai preteso compensi professionali così che l'uomo non avrebbe potuto prevedere la notifica di una ingiunzione di pagamento, a seguito della comunicazione dell'avviso di deposito della 'raccomandata'".

Senza contare inoltre che le copie del provvedimento monitorio erano state rilasciate al legale ben 23 giorni prima (il 22 luglio) e che quindi lo stesso aveva atteso la vigilia di ferragosto per notificarlo all'intimato, "quando era più probabile" che lo stesso non fosse in casa. Da qui il sospetto, già avanzato dai giudici del merito "di un comportamento malizioso del legale, dettato dall'intento di evitare che l'intimato avesse conoscenza dell'ingiunzione nel tempo utile ad una tempestiva opposizione".

In ogni caso, a prescindere dalle intenzioni del legale, la Cassazione rammenta che "ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

, prevista dall'art. 650 c.p.c. come rimedio straordinario all'incontrovertibilità dell'ingiunzione non tempestivamente opposta, la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano l'una in una forza esterna ostativa in modo assoluto e l'altro in un fatto di carattere meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo per forza propria dell'evento: pertanto il fatto dell'assenza dell'intimato, perché all'estero per le ferie di ferragosto, in mancanza di qualsiasi elemento oggettivo atto a rendere prevedibile la notifica dell'ingiunzione, concretizza un'ipotesi di caso fortuito" (cfr. Cass. n. 6074/1998; conf. Cass n. 8561/1998; Cass. n. 5220/1998).


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