Tra le cause che, ai sensi dell'art. 171 c.c., determinano l'estinzione del fondo può essere ricompreso il divorzio ma non la separazione

di Valeria Zeppilli - Il fondo patrimoniale è un istituto che trova la sua fonte di disciplina negli articoli da 167 a 171 del codice civile.

Si tratta, sostanzialmente, di uno strumento mediante il quale un coniuge, entrambi o un terzo possono vincolare determinati beni facenti parte del proprio patrimonio e destinarli, così, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Ma cosa accade quando il legame coniugale cessa?

Il primo comma dell'articolo 171 del codice civile sancisce che la destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nonostante qualcuno potrebbe essere tratto in inganno, ciò non vuol dire che il fondo cessi in caso di separazione personale dei coniugi.

Questa, infatti, non incide sul vincolo matrimoniale ma è connotata, piuttosto, da una temporaneità che idealmente potrebbe anche risolversi.

Ciò seppure non manchino sostenitori della tesi opposta in forza della quale alla separazione personale dei coniugi andrebbe attribuita efficacia estintiva del fondo patrimoniale, sul presupposto che esso sia integrativo di quello di comunione o separazione dei beni e in considerazione del fatto che la separazione è causa di cessazione della comunione legale.

In ogni caso, l'opinione prevalente sostiene che, dato che deve ritenersi che le cause di cessazione del fondo patrimoniale sono tassative, tra di esse non può essere ricompresa la separazione personale dei coniugi. Questa, del resto, rappresenta una causa di scioglimento della comunione legale per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il fondo patrimoniale.

Il riferimento dell'articolo 171 c.c. va piuttosto, oltre all'annullamento del matrimonio o alla morte di uno dei coniugi, allo scioglimento del legame coniugale derivante da divorzio.

Resta sempre e comunque eccezionale l'ipotesi in cui nella famiglia vi sono figli minori: in tal caso, infatti, anche in ipotesi di divorzio il fondo dura sino a che l'ultimo figlio non abbia compiuto la maggiore età ed è il giudice che, su istanza di chi ne ha interesse, detta le norme per la sua amministrazione.

Il giudice, considerando le condizioni economiche dei genitori e dei figli e ogni altra circostanza che venga in rilievo, può anche attribuire ai figli una quota dei beni del fondo in godimento o in proprietà.

Se invece non ci sono figli, in caso di divorzio o negli altri casi che comportano la cessazione del fondo si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale


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Valeria Zeppilli

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