E se dall'allontanamento deriva ritardo nei soccorsi può configurarsi anche la responsabilità penale

di Marina Crisafi - I bagnini devono stare al loro posto e se si allontanano possono essere multati. Viene meno infatti, l'importante funzione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dei bagnanti e ciò anche se l'allontanamento è stato determinato da un ordine impartito dal datore di lavoro (nella specie, il concessionario dello stabilimento balneare, cfr. Giudice di pace Manfredonia 2010). 

La multa secondo l'orientamento della Cassazione in materia (cfr. tra le altre, la n. 13589/2006), colpisce direttamente gli assistenti alla balneazione ed eventualmente anche i titolari della concessione del tratto di spiaggia occupato dallo stabilimento.

Tra le condotte da tenere dagli assistenti o bagnini, infatti, per la S.C. "vi è quella di stazionare nella postazione di salvataggio" e la mancata osservazione comporta una violazione dell'art. 1164 del codice della navigazione.

Nel caso di specie, la Corte ha dato ragione alla capitaneria di porto di Genova confermando la multa di mille euro nei confronti di un bagnino di uno stabilimento del lungomare del capoluogo, che aveva abbandonato la postazione di vedetta per dedicarsi ad altre mansioni (ombrelloni, cabine), pur essendovi in mare bagnanti e turisti.

Ma non solo. La responsabilità del bagnino che si allontana dalla propria postazione assume rilevanza anche dal punto di vista penale, se dall'allontanamento deriva un ritardo nei soccorsi prestati ad un'eventuale vittima di annegamento.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza, infatti, il bagnino deve tenere una condotta diligente ed essere pronto ad intervenire per scongiurare sul nascere situazioni di pericolo, sia quando le stesse appaiono evidenti (come nel caso di colui che si dimena vistosamente perché non sa nuotare), sia quando siano più "subdole" (come quando il bagnante vittima di un malore si abbandoni inerte e silente sull'acqua) (cfr. Cass. n. 24165/2013, che ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un assistente bagnanti per l'omissione nell'intervento nell'annegamento di un minore).

Tale responsabilità può essere esclusa soltanto se il guardaspiaggia è impegnato in un intervento di soccorso nei confronti di un altro bagnante (cfr. Trib. Rimini, 15 gennaio 2014), ovvero se il bagnino debba sorvegliare contemporaneamente più aree frequentate da una pluralità di bagnanti e nuotatori (come ad es. una piscina con più vasche), richiedendo uno "sforzo eccessivo" l'espletamento dell'incarico con la medesima attenzione in tutte le aree da controllare (cfr. Cass. Pen. n. 38024/2012, nella specie ha escluso la responsabilità del bagnino per l'annegamento di un minore).


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