Il Codice della Strada impone anche a chi transita a piedi il rispetto di numerosi obblighi e di evitare pericoli per sé o per altri

di Lucia Izzo - Se spesso è la persona alla guida ad essere in torto, non mancano casi in cui costoro, pur prestando la massima attenzione e diligenza, si trovino coinvolti in sinistri a causa di pedoni disattenti o particolarmente imprudenti.

Un timore che attanaglia gli utenti della strada alla guida dei veicoli, poichè spesso e volentieri sono loro ad essere considerati colpevoli dalla legge e a doversi sobbarcare le conseguenze di un evento che non avrebbero potuto né prevedere né evitare.


Indubbiamente è chi utilizza il mezzo più pericoloso a dover prestare maggiore attenzione, dimostrando il rispetto del codice della strada che, in special modo nei centri abitati e in taluni punti sensibili (ad esempio vicino le scuole), impone la massima prudenza.

Tuttavia, l'assunto secondo cui "Il pedone ha sempre ragione", diffuso nella coscienza collettiva, deve essere sfatato: in primis, si rammenta che l'art. 190 del Codice della Strada, impone ai pedoni di circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti, oppure, se questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.


Inoltre, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e, quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti ed è vietato effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 


Sono diverse le pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato la questione, ad esempio uno dei più recenti provvedimenti emesso dalla Corte di Cassazione lo scorso 6 maggio.

Gli Ermellini della terza sezione civile hanno precisato, nella sentenza

n. 9242/2016, che in caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. 


Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.

Pertanto il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo. Tale è stata la condotta della vittima accertata dal giudice del merito nel caso esaminato.


È ancora il caso, esaminato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 20307/2014, in cui il pedone è responabile di aver "tagliato" la sede stradale in senso diagonale, sbucando improvvisamente davanti all'autovettura che lo ha poi investito.

Gli Ermellini  in caso di investimento di pedone, rammentano che la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento.

Una simile eventualità ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti 


Anche se attraversa sulle strisce, precisa il Tribunale di Genova, sentenza 645/2015, il pedone va considerato responsabile se "pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo".

Nel caso esaminato, la persona a piedi, con comportamento imprudente e noncurante dei divieti, aveva attraversato la strada di corsa e a piedi, nonostante avesse il semaforo rosso


L'autocarro responsabile dell'investimento, con asfalto bagnato e in un momento di intenso traffico, non aveva potuto evitare l'impatto, ma nessuna responsabilità può essergli ascritta avendo dimostrato che è stata la comparsa improvvisa sulla traiettoria di marcia a provocare il sinistro (come evidenziato, tra l'altro, dalla perizia effettuata sul punto d'impatto).

Una condotta del pedone imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.



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