Il reclamo rappresenta una prosecuzione dell'originario procedimento, quindi sussiste l'obbligo di deposito telematico. Un'interessante sentenza del tribunale di L'Aquila

di Lucia Izzo - Il reclamo dovrà obbligatoriamente essere depositato in forma telematica, a pena di inammissibilità, stante la l'obbligatorietà introdotta all'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012: il procedimento di reclamo può, infatti, essere definito come una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria, quindi una prosecuzione dell'originario procedimento.


Lo ha disposto il Tribunale di L'Aquila, con una sentenza del 14 luglio 2016 (qui sotto allegata).

La controparte, costituitasi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del reclamo, in quanto trattandosi di atto endoprocessuale doveva essere depositato in forma telematica.


Si tratta di un'eccezione preliminarmente valutata dal Tribunale che, a tal proposito, rammenta che l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (introdotto dalla Legge di stabilità 2013) ha previsto l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti precedentemente costituite a decorrere dal 30 giugno 2014. Dalla previsione normativa discende l'inammissibilità degli atti prodotti in forma diversa da quella telematica trattandosi di depositi effettuati in violazione della normativa di legge.


Secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, evidenzia il Tribunale, il procedimento di reclamo può essere definito come una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo e che esso, pertanto costituisce la prosecuzione dell'originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso.


Pertanto, in ossequio alle previsioni legislative indicate, il reclamo, in quanto atto della parte già costituita, dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.

Per il giudice, tale soluzione discende dal dato letterale della norma citata che utilizza l'avverbio "esclusivamente", nonché dall'espressa previsione dell'obbligatorietà di tale forma di deposito.


Peraltro nella fattispecie non potranno trovare applicazione neanche le previsioni di cui agli artt. 121 e 156 c.p.c, che si riferiscono agli atti processuali e non alle modalità e formalità di deposito.

Al riguardo, non appare rilevante la formazione di un altro fascicolo d'ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo, in quanto analizzato a consentire l'organizzazione della cancelleria e la formazione dei collegi e dei moli, né il versamento di un contributo unificato, in quanto dettato da ragioni tributarie non idonee ad incidere sulla natura giuridica del procedimento.

Poiché il presente reclamo è stato depositato in forma cartacea dovrà essere dichiarato inammissibile.


Tribunale de L'Aquila, sent. 14 luglio 2016

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