L'avvocato avrebbe dovuto controllare periodicamente l'account scaricando e cancellando i messaggi per evitare il sovraccarico della memoria

di Lucia Izzo - Inutile per l'avvocato lamentare che non gli sia stato comunicato dalla cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione e di averne avuto notizia solo a seguito di un controllo effettuato a mezzo della Console avvocato: la mancata presa visione, infatti, è ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale di parte poichè costui a causa della casella PEC piena, non ha potuto prendere visione della comunicazione regolarmente effettuato.


Lo ha precisato il Tribunale di Milano, con un'ordinanza collegiale del 20 aprile 2016, originata dal reclamo avanato da un'avvocato che ha rilevato di aver appreso dell'intervenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione soltanto all'esito di un controllo effettuato a mezzo Consolle Avvocato.


Il legale ha rappresentato di non aver mai ricevuto comunicazione dalla Cancelleria del menzionato decreto con apposito messaggio a mezzo PEC e ha, pertanto, chiesto, sul presupposto di non essere stato posto nella condizione di provvedere tempestivamente alla notifica del reclamo e del decreto nel termine all'uopo ivi assegnato, di "emettere nuovo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione e del relativo termine per la notifica del reclamo e del medesimo provvedimento".


Tuttavia, dall'attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria è emerso che quest'ultima ha regolarmente eseguito la predetta comunicazione nei confronti del legale dei reclamanti, ottenendo dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario ricevuta di mancata consegna con la seguente causale: "casella piena".


Il Collegio precisa che, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, nei procedimenti civili le comunicazioni (e le notificazioni) a cura della cancelleria devono effettuarsi "esclusivamente per via telematica" all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.


Se la comunicazione (o notificazione) tramite PEC è impossibile "per cause imputabili al destinatario" essa si ha per effettuata mediante deposito in cancelleria, essendo quest'ultima tenuta ad ovviare con l'uso di mezzi alternativi (quali l'invio di telefax o l'inoltro tramite ufficiale giudiziario a norma degli artt. 136 e 137 c.p.c.) all'impossibilità di usare la p.e.c. nel  solo caso in cui ciò non dipenda da causa imputabile allo stesso destinatario.


Nel caso di specie la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell'udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti il decreto stesso unitamente al reclamo è ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale di parte reclamante, che non ha fatto diligente uso del proprio account di PEC, avendo omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano satura la memoria e, in definitiva, di porsi in condizione di ricevere il suddetto messaggio della cancelleria.

Pertanto, l'istanza depositata nell'interesse dei reclamanti non merita accoglimento.


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