Per l'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile il nome dell'amministratore non deve risultare annotato nell'elenco dei protesti

di Marina Crisafi - Chi vuole fare l'amministratore di condominio non deve risultare tra i protestati. È uno dei requisiti previsti dall'art. 71-bis delle disposizioni attuative del codice civile, introdotto dalla riforma del 2012, quale conditio sine qua non per poter svolgere l'incarico.

Nello specifico, la norma dispone, alla lettera e) che possono svolgere l'incarico gli amministratori "il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari".

In caso contrario, secondo quanto previsto dalla disposizione, ciò comporta la cessazione dall'incarico per chi lo ha già assunto e ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Atteso che la norma non contiene altre precisazioni, è sufficiente che il requisito sussista al momento della nomina da parte dell'assemblea.

Per cui, ad esempio, se il nome dell'amministratore è stato annotato nell'elenco in passato, ma è stato cancellato, ciò non rileva ai fini dell'assunzione dell'incarico.

Rimane fermo, comunque, che spetta all'assemblea valutare l'opportunità di nominare o meno un soggetto il cui nominativo in passato risultava inserito nell'elenco dei protesti, seppur successivamente ne è stato depennato.


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