Le modifiche correttive al d.lgs. 102/2014 confermano l'esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione dei costi

di Lucia Izzo - C'è tempo fino al 31 dicembre 2016 per tutti gli adempimenti relativi ai sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore: ogni condominio dovrà verificare se sussiste la necessità (rectius, l'obbligo) di installare gli apparecchi che consentiranno di suddividere le spese in base agli effettivi consumi delle singole unità immobiliari.


Il ruolo essenziale dei contabilizzatori, che consentiranno così di contenere i consumi energetici, è stato confermato dal legislatore con le modifiche correttive al d.lgs. 102/2014, che ha provveduto a recepire la direttiva UE sull'efficienza energetica.


Per sistema di contabilizzazione si intende un sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento.


Per coloro che non rispetteranno, entro i termini previsti, l'obbligo di installare i contabilizzatori, sono previste multe da 500 fino a 2500 euro a condominio, a meno che non si dimostri l'impossibilità tecnica di installare i sistemi oppure che questi siano "inefficienti" economicamente, ma a tal proposito si rende necessaria apposita attestazione tecnica stilata da un progettista o tecnico abilitato.


Il legislatore ha sottolineato, quindi, l'esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione sia in fase di ripartizione che di fornitura.

In particolare, qualora nel condominio il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato, le imprese distributrici, esercenti l'attività di misurazione, dovranno provvedere a far installare entro fine dicembre di quest'anno, un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura.


Apposite centraline di rilevamento si occuperanno sia registrare con precisione i consumi effettivi, sia informare sul tempo effettivo in cui è stata utilizzata l'energia (gas o altro vettore energetico) nonchè circa le relative fasce temporali.

Sarà poi possibile contabilizzare i consumi delle singole unità abitative o del singolo edificio se si è in presenza di un supercondominio: in quest'ultimo caso, le disposizioni andranno rispettate a patto che ci sia una centrale termica che serva i diversi edifici che compongono la struttura condominiale.


L'obbligo di contabilizzazione del calore, tuttavia, grava anche sui singoli appartamenti che dovranno munirsi degli apparecchi necessari per monitorare il consumo energetico per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria.

Un simile sistema consente all'utente di regolare autonomamente il proprio livello di temperatura rendendosi responsabile dei suoi effettivi consumi, in quanto potrà scegliere se riscaldare di più o di meno con una contestuale responsabilità personale per quanto riguarda gli effettivi costi.


Il decreto di recepimento della direttiva, infatti, specifica che le spese potranno, a seguito dell'installazione dei dispositivi di contabilizzazione, essere ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.


Poiché molti condomìni avevano effettuato i calcoli per la ripartizione della spesa del riscaldamento ai sensi della legge 10200/2013, il legislatore ha precisato con una norma transitoria che in questi casi le nuove disposizioni saranno facoltative.



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