L'Inps ha fornito istruzioni operative sulla proroga degli effetti del verbale quando questo è sottoposto a revisione

di Lucia Izzo - L'Inps ha pubblicato l'8 luglio la circolare 127/2016 (qui sotto allegata) con cui ha fornito istruzioni operative per quanto riguarda la proroga degli effetti del verbale in base al quale sono state rilasciate le autorizzazioni per permessi e i congedi riconosciuti ai lavoratori ai sensi della legge 104/1992, quando tale verbale sia sottoposto ad iter di revisione.


Infatti, come noto, i verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell'ambito di una successiva visita da parte della Commissione di cui all'art. 4 legge n. 104/92. 

Prima dell'intervento della novella legislativa ai sensi del decreto legge 90/2014, il lavoratore, già autorizzato dall'Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione.

Solo all'esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.


Invece, l'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e ha introdotto elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo testualmente che: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)".


In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione.


Nell'ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.


Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell' iter sanitario di revisione, del prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, del congedo straordinario.

Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.


La circolare rammenta, infine, che ai sensi del decreto leggee, sono stati ridotti i termini entro cui le Commissioni ex legge 104/1992 devono accertare lo stato di disabilità su richiesta dell'interessato.

A seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito.

Circolare Inps n. 127/2016

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