Per il Consiglio di Stato la Prefettura può vietare la detenzione di armi e munizioni se rileva aspri dissidi con i dirimpettai

di Lucia Izzo - Gli aspri dissidi con i vicini di casa possono giustificare il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, terza sezione, nella sentenza n. 2996/2016 (qui sotto allegata) originata dal ricorso di un uomo a cui la Prefettura di Genova aveva confermato, ex art. 39 del testo unico n. 773 del 1931 un divieto di detenere armi e munizioni.


A seguito di sentenza del TAR che aveva accolto le doglianze dell'uomo, il Ministero dell'Interno ricorre al Consiglio di Stato chiedendo che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo che la Prefettura ha adeguatamente valutato i fatti emersi nel corso del procedimento.


Il Collegio, rammenta che in relazione all'esercizio dei relativi poteri discrezionali, l'art. 39 del Testo Unico n. 773/1931 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità "di abusarne", mentre l'art. 43 consente alla competente autorità (in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi) di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato.


Nel caso di specie era stato rilevata l'esistenza di un aspro dissidio tra l'uomo e i suoi vicini, sfociato in reciproche denunce, una situazione sufficiente a suscitare ragionevoli dubbi circa l'assenza di serene relazioni civili con gli altri consociati, non essendo necessaria per giustificare il venir meno del permesso, l'esistenza di una sentenza penale di condanna.


I contrasti tra l'appellato e i dirimpettai sono apparsi connaturati da una conflittualità perdurante e ancora presente, tanto da aver costretto i Carabinieri a intervenire per sedare dei diverbi.

La valutazione della Prefettura, precisa il Consiglio, risulta del tutto ragionevole, poiché ha inteso evitare che la situazione avesse potuto degenerare, ed ha dunque vietato la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi sia comunque coinvolto in contrasti con vicini.

Consiglio di Stato, sent. 2996/2016

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