In base all'art. 174 c.p., se la legge di indulto non dispone altrimenti, non vi può essere estinzione di una pena accessoria alla condanna

di Lucia Izzo - Niente "indulto" all'avvocato bancarottiere che si appiglia alla legge n. 241 del 2006 per ottenere l'eliminazione della sanzione disciplinare della sospensione inflittagli dal CNF. Infatti, l'art. 174 c.p. è norma che esaurisce la disciplina degli effetti dell'indulto in mancanza di specifiche previsioni della legge che lo dispone di contenuto ampliativo, sia sul piano penale che extrapenale, e la sua struttura e natura di "metanorma" non tollera interpretazioni estensive o analogiche nel silenzio di quella legge.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 14039/2016 (qui sotto allegata).

Ricorre al Supremo Collegio un avvocato, sospeso dall'esercizio dell'attività professionale all'esito di un procedimento disciplinare che era stato avviato a seguito di segnalazione del P.M. relativa a un procedimento penale a suo carico per concorso in bancarotta fraudolenta.


L'interessato, la cui sanzione era stata anche ridotta da un anno a sei mesi, rivolgeva al Consiglio Nazionale forense, in funzione di giudice dell'esecuzione della sanzione inflitta, un'istanza chiedendo che tale sanzione fosse condonata ai sensi del'art. 1 della legge di concessione di indulto n. 241 del 2006, ma il ricorso veniva respinto in quanto il CNF precisava che la disposizione invocata andava riferita esclusivamente ai reati e non alle sanzioni disciplinari.

La censura, riproposta anche in Cassazione, è ugualmente considerata priva di fondamento: gli Ermellini evidenziano che l'art. 174 c.p. recita "L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie" salvo che la legge di cui all'art. 79 della Cost. disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

La norma, precisa il Collegio, ha indicato specificamente gli effetti dell'indulto, con una disciplina diretta che riguarda la pena c.d. principale: salvo che la legge disponga altrimenti, quindi, non si estingue la pena accessoria e non cessano gli altri effetti penali della condanna, ma rimangono quelli indicati dalla norma riferiti alla sola pena principale per i reati contemplati.

L'art. 174 c.p. assume il valore di "metanorma" perché, da un lato regola in via diretta gli effetti di una qualsiasi legge di indulto, allorquando tale legge non individui espressamente tali effetti, ma si limiti a disporre l'indulto per certe categorie di reati, per altro verso disciplina l'ampiezza del potere legislativo espresso dalla legge di indulto affidando al legislatore che adotta tale legge la possibilità di attribuire alla misura efficacia estintiva delle pene accessorie e degli altri effetti penali.

Se la legge non si esprime circa gli effetti estintivi ulteriori, non è permesso al giudice estendere l'ambito applicativo dell'indulto ad altro che non sia la pena principale e questo, secondo le Sezioni Unite, è escluso in via analogica anche per quanto riguarda gli effetti extrapenali e, quindi, relativamente all'ordinamento disciplinare. Ciò risponde ad elementari ragioni di coerenza del disposto normativo.

Il ricorso del legale deve pertanto essere respinto.

Cass., Sezioni Unite, sent. 14039/2016

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