Al bando anche racchettoni, pallone e bocce

di Valeria Zeppilli - Tuffarsi, ascoltare musica, ma anche giocare a bocce, a pallone o a racchettoni sono i principali passatempi dei bagnanti di ogni età sulle spiagge. Purtroppo, però, non sempre, le attività che caratterizzano il divertimento sul litorale sono consentite. 

Numerose ordinanze comunali o emanate dalla capitaneria di porto con lo scopo di tutelare la sicurezza pubblica pongono infatti dei divieti che, se non rispettati, portano all'applicazione di sanzioni amministrative e che quindi è necessario non perdere di vista. Magari recandosi in Comune per fare due domande o chiedendo informazioni ai gestori di lidi e hotel prima di dare il via definitivo alle proprie vacanze.

Spesso i divieti riguardano i tuffi: dove ci sono delle scogliere "invitanti", infatti, è assai probabile che ci sia anche un'ordinanza che vieta di transitare, pescare e tuffarsi da esse.

Alcune tragedie verificatesi negli scorsi anni e la convinzione che dagli scogli non sia possibile rendersi conto dell'effettiva profondità dell'acqua e dei pericoli che possono insorgere hanno ad esempio portato la Capitaneria di porto di Pescara ad emanare un'ordinanza nella quale si combatte anche la pratica di tuffarsi dalle scogliere.

In altri Comuni, si pensi ad esempio a quello toscano di Scarlino in provincia di Grosseto, è poi vietato ascoltare la musica ad alto volume, per non disturbare la quiete degli altri bagnanti. In particolare il divieto riguarda il "tenere alto il volume di radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica".

Altri Comuni vietano invece del tutto l'ascolto di musica in determinati orari, in genere coincidenti con quello di pranzo e quelli immediatamente successivi.

Se non si vuole rischiare la sanzione è insomma meglio munirsi di auricolari!

E cosa dire dei giochi?

Molte capitanerie di porto hanno fatto divieto di utilizzare bocce e racchettoni o di giocare a pallone o ad altri giochi che possono disturbare i bagnanti, soprattutto sulla battigia.

E se c'è il divieto ma non c'è la sanzione non bisogna cantare vittoria: il secondo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, infatti, afferma che "salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro". 


Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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