Le valutazioni della giurisprudenza sulla sottoscrizione delle clausole vessatorie così come richiesto dall'art. 1341 comma 2 c.c. ed il loro regime di validità

Avv. Daniele Paolanti - Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga

o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria". Con l'espressione "clausole vessatorie" si intende fare riferimento a quelle clausole che impongono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Queste specifiche clausole non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. L'elenco contenuto nell'art. 1341 comma 2 è tassativo e, ai sensi dell'art. 1342 comma 2 c.c., per i contratti conclusi mediante l'impiego di moduli o formulari si applicano le disposizioni della norma citata.

Posto che le clausole vessatorie non hanno effetto alcuno se non approvate specificamente per iscritto, ci si chiede se possano avere validità quelle sottoscrizioni operate "in blocco", ovvero con un generico richiamo alle condizioni generali di contratto o ad un insieme di clausole di cui alcune sono vessatorie mentre altre generiche e come tali escluse dall'elenco dell'art. 1341 comma 2 c.c..

La giurisprudenza si è a più riprese espressa a tal riguardo, arrivando ad ammettere in un noto precedente, che "Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validità ed efficacia, non potendosi ritenere che con tale modalità sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate" (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 2970/12).

Attenendosi pedissequamente all'orientamento della Suprema Corte, sembrerebbe dunque che si possa ritenere che un generico richiamo alle condizioni generali di contratto o a gran parte di esse, escluderebbe l'assolvimento dell'obbligo di garanzia verso il contraente debole la cui attenzione dovrebbe convergere soprattutto verso quelle clausole che pregiudicano, o limitano fortemente alterando il sinallagma contrattuale, i suoi diritti o obblighi.

Non solo la giurisprudenza di legittimità, ma finanche quella di merito si sono recentemente espresse sull'argomento, arrivando ad escludere la liceità di una sommaria ed elusiva sottoscrizione di clausole che contengano un generico richiamo alle condizioni generali di contratto o a gran parte di esse. Il Tribunale di Reggio Emilia ha infatti ammesso che il richiamo operato in blocco verso tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché un richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l'approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, dal momento che è necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Tribunale, Reggio Emilia, ordinanza 30/10/2014). Nella pronuncia appena riportata si legge non solo che è priva di efficacia una sottoscrizione in blocco alle condizioni riferite, ma che è altresì necessaria la scelta di un'adeguata tecnica redazionale. Ancora, sul punto, si riporta la sentenza 5733/2008, secondo cui "il richiamo cumulativo numerico di gran parte delle condizioni generali di contratto, non tutte costituenti clausole vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la percezione delle stesse, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, nonostante la distinta sottoscrizione del contraente per adesione. Questo principio, già affermato più volte nel caso di sottoscrizione del contraente per adesione che riguardava in blocco tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse tutte le clausole contrattuali, senza distinzione tra clausole vessatorie e non (Cass. n. 18680/03; Cass. n. 2077/05; n. 13890/05) trova applicazione anche nel caso odierno, non sussistendo la specificità e separatezza imposte dall'art. 1341 c.c., allorché la finalità di questa norma sia elusa mediante una tecnica redazionale non idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, in quanto insufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione". In conclusione, si può dunque ritenere che la giurisprudenza è pressoché proclive a ritenere che la sottoscrizione in blocco esclude la validità e priva di efficacia le clausole vessatorie poiché l'attenzione del contraente debole non è stata adeguatamente posta sulle condizioni per lui più onerose in termini di diritti ed obblighi.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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