Il praticante non ha più diritto a rimanere iscritto trascorso il termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo

Avv. Laura Bazzan - Com'è noto, l'art. 41 c. 12 L. n. 247/2012 ha introdotto l'istituto del patrocinio sostitutivo quinquennale, ovvero la perdita dello ius postulandi proprio e la qualifica del praticante abilitato quale mero sostituto d'udienza del dominus, entro i limiti di competenza riconosciutigli. Poiché l'entrata in vigore della succitata norma era subordinata all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal successivo c. 13 dello stesso art. 41 della nuova legge ordinamentale forense, il CNF si era sempre espresso, anche in tempi recentissimi, nel senso di ritenere il praticante non abilitato, che avesse ottenuto il certificato di compiuta pratica o avesse maturato il diritto ad ottenerlo, legittimato a rimanere iscritto al Registro Speciale senza limitazioni temporali e sino al superamento dell'esame di avvocato.

Anche con la sentenza n. 169 dell'11.11.2015, pubblicata sul proprio sito in data 30.06.2016 e disponibile al seguente link, ritornando sui presupposti per la cancellazione dallo stesso registro, il CNF confermava la propria giurisprudenza sul punto (ex multis, CNF sentenze n. 92/2013 e 1/2012), così statuendo: "[…] il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 del r.d.l. n. 1578/1933, ed il venir meno dell'abilitazione provvisoria, non determinano la perdita dello status di praticante e l'interesse a rimanere iscritto al Registro Speciale per proseguire nello svolgimento della pratica. L'art. 14 del r.d. n. 37/34 disciplina, infatti, i casi nei quali può essere pronunciata la cancellazione dal Registro dei praticanti e, tra questi, non è prevista la scadenza del sessennio di patrocinio né l'avvenuto rilascio di compiuta pratica. Ne consegue che, in difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo e sino a quando non avrà superato l'esame abilitativo, a nulla rilevando l'avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto." In assenza del decreto del Ministero della Giustizia

sulle modalità di svolgimento della nuova pratica forense, invero, risultava applicabile la vecchia legge professionale e il regime giuridico del praticante abilitato, in particolare, seguitava ad essere disciplinato dall'art. 8 c. 2 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, il quale prevedeva la perdita dell'ammissione al patrocinio dopo il decorso di sei anni, ma non la cancellazione dal registro dei praticanti (in tal senso anche Cass. SS.UU. n. 17761/08).

Entrato in vigore il d.m. n. 70/2016, che all'art. 9 prevede le modalità di esercizio del predetto patrocinio sostitutivo, trova piena applicabilità anche l'art. 17 c. 10 lett b) L. n. 247/2012. Di conseguenza, la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo verrà deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, salvo che sia stata chiesta o possa essere chiesta l'abilitazione al patrocinio (entro sei anni dalla prima iscrizione al registro). In altre parole, il combinato disposto degli artt. 9 d.m. n. 70/2016 e 17 c. 10 lett b) L. n. 247/2012 costituisce proprio quella "specifica disposizione contraria" che limita temporalmente la permanenza dei praticanti nel registro.

Secondo quanto prospettato dal CNF nel parere n. 61/2015 in risposta al quesito n. 60 del COA di Firenze, pertanto, deve ritenersi che permanga il diritto del praticante a rimanere iscritto nel Registro soltanto per tutto il tempo in cui poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, trascorso il quale gli effetti della cancellazione si produrranno automaticamente. Tale disciplina è destinata a trovare applicazione con riferimento ai tirocini iniziati successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale (06.06.2016), mentre per quelli già iniziati vale ancora la più favorevole normativa previgente, ferma restando la riduzione della pratica forense a diciotto mesi e il suo svolgimento nelle modalità alternative previste dalla legge.


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