Per la Cassazione, il giudice non può sindacare sulla delibera di affidamento dell'area a sosta tariffata ma solo sul provvedimento comunale che la istituisce

di Marina Crisafi - E' valida la multa per chi parcheggia senza ticket sulle strisce blu anche se la concessione che affida alla società privata la gestione del servizio di parcheggio a pagamento è illegittima. Ciò in quanto il giudice chiamato a decidere sull'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito della sanzione amministrativa può spingersi a sindacare l'ordinanza comunale che istituisce il parcheggio a pagamento ma non anche la delibera che affida il servizio in concessione. È quanto stabilito dalla seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13659/2016, pubblicata ieri (qui sotto allegata), accogliendo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il ricorso del Comune di Siracusa.

Nella vicenda, il tribunale confermava l'interpretazione del giudice di pace secondo cui l'affidamento del servizio di parcheggio con tariffa oraria doveva essere disapplicato perché il provvedimento della giunta municipale non era preceduto da una delibera apposita del consiglio comunale. Osservava infatti che tale delibera costituiva il primo atto dell'iter procedimentale sfociato nel provvedimento finale istitutivo della sosta a pagamento, immediato presupposto della sanzione amministrativa oggetto del provvedimento opposto.

Il comune ricorreva innanzi alla S.C., deducendo che il provvedimento disapplicato avente ad oggetto l'affidamento alla società privata del servizio di sosta a pagamento non costituiva atto presupposto dell'irrogazione della sanzione.

Il Palazzaccio dà ragione all'amministrazione.

Richiamando l'insegnamento della giurisprudenza in una fattispecie del tutto identica, gli Ermellini hanno affermato infatti che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicchè, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un'impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell'adozione dell'ordinanza opposta (Cass. n. 22793/2014)".

Il giudice in sostanza può sindacare sotto il profilo della legittimità, ai fini della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione. Il che, nel caso delle strisce blu, corrisponde all'ordinanza del sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, la quale fa sorgere la violazione del conseguente divieto e non già alla delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio. Per cui sentenza cassata e parola al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 13659/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: