Dopo la riforma del 2012 vi si provvede con la maggioranza ex art. 1136, co. 2, c.c. o con richiesta giudiziale anche di un solo proprietario interessato

di Valeria Zeppilli - Quando il singolo condomino ritiene in maniera fondata che le tabelle millesimali non sono corrette, può rivolgersi anche da solo al tribunale per richiedere la relativa modifica.

Come affermato dal Tribunale di Cagliari con la sentenza numero 410 del 10 febbraio 2016 (qui sotto allegata), dopo la legge di riforma del 2012 anche le tabelle che sono state redatte secondo criteri convenzionali di ripartizione delle spese possono essere corrette o modificate al pari di quelle redatte con i criteri legali. Quindi sia dall'assemblea, quando si rientra in una delle ipotesi contemplate dall'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile, sia dal giudice su richiesta anche di un solo condomino.

Nel caso di specie, ad essersi rivolto al giudice per la modifica delle tabelle era un uomo, proprietario di quattro unità immobiliari site in un medesimo condominio, che riteneva che il valore assegnatogli dalle tabelle millesimali era sbagliato sotto diversi aspetti. Per il condominio, però, non c'è storia: dato che le tabelle hanno natura contrattuale non è il singolo condominio che le può modificare, senza considerare che il fatto che le stesse fossero in uso da trent'anni le poteva far considerare approvate tacitamente all'unanimità da tutti i condomini e che esse non erano viziate da alcun errore rilevante ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Questa lettura poteva trovare sostegno nella disciplina e nella giurisprudenza antecedente alla riforma del condominio del 2012 ma, per il Tribunale di Cagliari, oggi non può più essere sposata.

Come accennato, infatti, le tabelle ora possono essere modificate anche con le maggioranze di cui all'articolo 1136, secondo comma, c.c. o in sede giudiziale nell'interesse anche di un solo condominio.

In ogni caso, la verifica dell'errore sul quale si fonda la richiesta deve essere riferita ai parametri convenzionali che a suo tempo erano stati fissati nella delibera di approvazione.

Così il giudice sardo, applicando tali principi, ha ritenuto di accogliere, seppur parzialmente, la domanda del condomino, modificando in parte i millesimi di proprietà assegnati all'attore (in particolare quelli relativi al lastrico solare dato che non è stata provata l'esistenza di documenti idonei a superare la presunzione che tale bene è un bene comune).

Il provvedimento è provvisoriamente esecutivo: le tabelle vanno cambiate subito.

Tribunale di Cagliari testo sentenza numero 410/2016
Valeria Zeppilli

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