Le questioni non futili e la condotta dell'uomo che si era sottratto agli obblighi di assistenza familiare fanno mancare il dolo specifico del reato

di Marina Crisafi - Va assolta l'ex moglie che tempesta il marito di telefonate, squilli e sms anche di notte se i motivi riguardano i problemi con i figli e questioni di soldi.

Ad affermarlo è la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 26776/2016 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una donna avverso la condanna per il reato di molestie per le ripetute telefonate e i continui sms inviati al coniuge separato anche nelle ore notturne.

Per i giudici di merito, lo scopo delle comunicazioni era quello di esercitare un indebito disturbo al ricevente.

Ma, la donna, secondo la ricostruzione di piazza Cavour, telefonava in continuazione all'ex che fin dai tempi della separazione violando gli obblighi di assistenza materiale non aveva provveduto al mantenimento del figlio. Così, la sua condotta era dettata dal trovarsi in evidente stato di bisogno, visto che era stata sfrattata per morosità e aveva grandi difficoltà a gestire la prole. Ha sbagliato, dunque, per gli Ermellini, il giudice di merito, omettendo qualsiasi accertamento sul dolo specifico, in presenza invece degli elementi fattuali che portavano ad escluderlo.

Una volta riconosciuto, spiega infatti la Suprema Corte, "che le telefonate e gli sms vertevano su questioni non futili e di rilevante interesse per i figli, è illogico definirle petulanti e fonti di disturbo, come se fosse giustificabile il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi a suo carico (economici e di assistenza) rifiuti ogni colloquio con il coniuge separato".

Nel comportamento della donna, quindi, "non è evidenziabile - alcun - fine di petulanza, né tantomeno biasimevole motivo".

Per cui va assolta perché il fatto non sussiste.


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