Una recente sentenza del Tribunale di Benevento affronta l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010

Avvocati Mariarosaria Anniballo e Antonio Gerardo - Importante decisione del Tribunale di Benevento che, con sentenza del 20.06.2016 Giudice del Lavoro Dott.ssa Chiariotti, affronta, tra l'altro, la fattispecie della eccezione di decadenza di cui all'art. 32 L. n. 183/2010.

Nel caso sottoposto al vaglio del Giudicante il ricorrente esponeva di aver lavorato in rapporto di lavoro a progetto attraverso la formalizzazione di un contratto della durata di dieci anni e, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, rivendicava l'accertamento della natura subordinata delle prestazioni lavorative (con conseguente condanna al pagamento delle differenze di retribuzione). Parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio evidenziando, preliminarmente, la violazione dei termini d'impugnazione (sia stragiudiziale che giudiziale) di cui all'art. 32 L. n. 183/2010.

Il giudice adito riteneva fondata la suesposta eccezione di decadenza con riferimento alla irregolarità del termine apposto al contratto di lavoro ma non dichiarava controparte decaduta dalla possibilità di accertare la natura subordinata delle prestazioni lavorative e rivendicare, per l'effetto, il pagamento delle relative differenze di retribuzione.

Si riporta di seguito il testo: "dispone la LEGGE 4 novembre 2010 n.183 all'art. 32 sotto la rubrica "Decadenze e disposizioni in materia di contratto

di lavoro a tempo determinato": "1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato
, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal ri……….

3. Le disposizioni di cui …..del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni (2);

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui…..".

Il dato testuale della norma è molto chiaro nell'estendere i termini di decadenza di cui ai primi commi, anche all'ipotesi di recesso dal contratto a progetto.

Nella specie, però, parte ricorrente non ha impugnato il recesso ma si è limitata a sostenere l'illegittimità del contratto a progetto, con condanna alla conversione in contratto a tempo indeterminato (vedi primo capo di domanda nelle conclusioni del ricorso). Detto capo di domanda può farsi rientrare nell'ipotesi di cui al punto a) innanzi riportato ovvero di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato.

Pertanto, quantomeno rispetto a detto capo, i termini decadenziali di cui all'art.32 devono trovare applicazione, posto che, ai sensi del punto a) innanzi riportato, l'impugnativa in ordine alla regolarita' del termine nel contratto a tempo determinato, doveva esser fatta valere nei termini decadenziali di cui all'art.32.

Ne consegue, tenuto conto del lungo intervallo di tempo trascorso tra l'impugnazione e la proposizione del ricorso giudiziale, che parte ricorrente deve essere dichiarata decaduta dal diritto a far valere l'illegittimità del termine (con riferimento al capo 1 delle conclusioni) non anche dal diritto ad accertare, a prescindere dalla regolarità formale del contratto, la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Ciò nondimeno è chiaro che, con riferimento a tale domanda, deve prescindersi dalla sussistenza dei requisiti di regolarità formale del contratto (esistenza di un valido progetto), dovendosi valutare esclusivamente l'atteggiarsi in concreto del rapporto di lavoro".


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