Per la Ctp di Milano se il veicolo è necessario al processo lavorativo non può essere sottoposto a fermo

Avv. Isabella Vulcano - Il fermo amministrativo, come noto, consiste nel "blocco dell'auto" ed è, giuridicamente parlando, una misura di natura cautelare che gli agenti della riscossione adottano per garantire il recupero di crediti scaduti. Tale blocco serve per evitare che il bene possa subire pregiudizio o perdere di valore a causa dell'uso quotidiano, in attesa che ne venga disposta la vendita all'asta. Atti preliminari al provvedimento di fermo vero e proprio sono: la notifica della cartella da parte dell'agente di riscossione e il preavviso di fermo, dal quale decorsi 30 giorni è possibile iscrivere il fermo vero e proprio.

Una volta iscritto, però, occorre tener presente, che il contribuente non riceve alcuna comunicazione, per cui è sempre opportuno, a seguito della preventiva comunicazione, verificare che la misura sia stata effettivamente disposta o meno.

fatte salve queste doverose premesse, il fermo amministrativo incontra dei limiti nella propria applicazione. In particolare, come dispone il Testo unico sulla riscossione (art. 86 del d.p.r. n. 602/1973, modificato dall'art. 52, 1° comma, lett. m-bis del d.l. n. 69/2013 convertito dalla l. n. 98/2013), non può iscriversi il fermo sul veicolo di proprietà del contribuente se è dimostrato che questo serve per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.

La predetta norma, di recente, è stata interpretata in modo "più esteso" da una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (cfr. n. 9202/2015), in base alla quale il limite di applicazione del fermo non può riguardare soltanto il veicolo del contribuente che esercita attività imprenditoriale o professionale ma altresì il lavoratore dipendente. Per la Ctp, nello specifico, se il fermo riguarda l'auto che serve al contribuente per raggiungere il posto di lavoro deve ritenersi illegittimo, laddove "il bene oggetto del fermo amministrativo, provvedimento analogo al pignoramento mobiliare, sia da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo".

Ciò in quanto a venire in primo piano è l'imprescindibile esigenza di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del contribuente, al fine di garantire - mediante l' utilizzo del veicolo - un sostentamento minimo a sé stesso ed alla propria famiglia.

Isabella Vulcano
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