L'istituto di credito risponde di un tale pagamento solo quando, in base alle conoscenze del bancario medio, l'alterazione poteva essere rilevata ictu oculi

di Valeria Zeppilli - Oggi i falsari sono sempre più abili a porre in essere le loro "malefatte". Cosa accade quindi se un assegno è contraffatto talmente bene che la banca decide di pagarlo? Per la Corte di cassazione, se l'abilità del falsario non rende possibile rilevare l'alterazione con la diligenza dell'operatore bancario, l'istituto di credito va esente da responsabilità.

Più nel dettaglio, nella sentenza numero 12806/2016 depositata il 21 giugno (qui sotto allegata) i giudici hanno affermato che in caso di falsificazione di un assegno occorre far riferimento all'articolo 1176, secondo comma, e all'articolo 1992, secondo comma del codice civile.

Di conseguenza, non è detto che pagare un assegno in favore di un soggetto diverso dal suo reale beneficiario comporti responsabilità della banca se questo risulti solo apparentemente legittimato a riscuotere: la valutazione del comportamento va infatti condotta tenendo in considerazione il parametro della diligenza professionale.

Ed è proprio in applicazione di tali criterio che è possibile chiamare l'istituto di credito a rispondere di un tale pagamento solo quando, in base alle conoscenze del bancario medio, l'alterazione può essere rilevata ictu oculi.

L'operatore bancario, del resto, non è innanzitutto tenuto ad avere le conoscenze di un esperto grafologo, né è assistito nella sua attività da attrezzature adeguate a scovare la falsificazione.

Nel caso di specie, il contraffattore aveva provveduto a falsificare l'assegno utilizzando un nastro politecnico con carbon black e solo l'utilizzo di strumenti specifici avrebbe permesso di accorgersi dell'inganno.

La banca non deve quindi risarcire alcunché.

Corte di cassazione testo sentenza numero 12806/2016
Valeria Zeppilli

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