Sono i legali (o i notai) ad essere onerati della trasmissione del contratto all'anagrafe entro dieci giorni ai fini dell'opponibilità a terzi

di Valeria Zeppilli - Da oltre una settimana ormai i contratti di convivenza sono realtà e l'innovativo strumento che permette alle coppie di fatto di regolare espressamente numerosi aspetti del loro rapporto ha fatto il suo ingresso ufficiale nel nostro ordinamento.

La novità è rilevante non solo per coloro che vogliono beneficiare delle opportunità che comporta, ma anche per gli avvocati ai quali, insieme ai notai, è affidato il compito di attestare la liceità dell'accordo e la loro conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché quello di autenticare la sottoscrizione dell'atto, della sua modifica, della sua risoluzione (leggi: "I nuovi contratti di convivenza passano dagli avvocati").

Il nuovo compito dei legali, ovviamente, porta con sé anche una serie di responsabilità, tra le quali quella, fondamentale, di rispettare un ulteriore termine che si aggiunge alle svariate scadenze che caratterizzano la vita del professionista del diritto.

I contratti di convivenza, infatti, devono essere trasmessi ad opera degli avvocati all'anagrafe del comune presso il quale risiede la coppia. La trasmissione, finalizzata all'iscrizione nei relativi registri, va fatta entro i dieci giorni successivi all'autenticazione della sottoscrizione del contratto. Vi si deve provvedere di persona, a mezzo posta ordinaria, tramite fax o utilizzando gli strumenti telematici.

E se il legale non vi provvede? Il contratto stesso non potrà essere opposto a terzi.

È infatti proprio ai fini di rendere valide le statuizioni presenti nel contratto anche nei confronti di soggetti estranei alla coppia che è richiesta l'iscrizione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989.

Pur non essendo previste precise penalizzazioni per i legali che non provvedono alla trasmissione dell'accordo all'anagrafe nei termini, è chiaro che le conseguenze per la coppia di fatto potrebbero non essere di poco conto.

In caso di ritardo, anche se la legge nulla dice a riguardo, dovranno presumibilmente essere i conviventi a fare richiesta di iscrizione, iscrizione dalla quale, senza alcuna possibilità di efficacia retroattiva, il loro contratto sarà opponibile a terzi. Salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti da parte del legale che non abbia provveduto alla trasmissione. 


Leggi anche: "Avvocati: guida pratica per la stipula di un contratto di convivenza con fac-simile"

Valeria Zeppilli

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